IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012,  n.  6756,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 95 del 23 aprile 2012, con il quale e'  stato  attribuito  per  un
triennio al consorzio volontario per la tutela dei vini «Merlara» DOC
il riconoscimento e l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla denominazione «Merlara»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2015, n.  33430,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 120 del 26 maggio 2015, con il quale e' stato  confermato  per  un
ulteriore triennio l'incarico al consorzio volontario per  la  tutela
dei vini «Merlara» DOC a svolgere le funzioni di tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61 per la DOC «Merlara»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che il consorzio volontario  per  la  tutela  dei  vini
«Merlara» DOC ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e
4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Merlara». Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo di controllo designato del controllo  Siquria  S.p.a.,
con nota prot. n. 63C/2018 del 24 luglio 2018, autorizzata a svolgere
l'attivita' di controllo sulla DOC «Merlara»; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per  la  tutela
dei vini «Merlara» DOC, approvato  da  questa  amministrazione,  deve
essere sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per  la  tutela
dei vini  «Merlara»  DOC,  deve  ottemperare  alle  disposizioni  del
decreto  ministeriale  16  dicembre  2010  ed  anche   alle   novita'
legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto opportuno procedere alla verifica  dello  statuto  di  cui
all'art.   3,   comma   2,   del   citato   decreto   dipartimentale,
successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui  all'art.
41, comma 12, della legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio volontario per  la  tutela  dei  vini  «Merlara»  DOC  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238  del  2016  per  la  DOC
«Merlara». 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  22  marzo  2012,  n.   6756,   successivamente
confermato, al Consorzio volontario per la tutela dei vini  «Merlara»
DOC, con sede legale in Merlara (PD), via Bindola, n. 593, a svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma
1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Merlara». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6756, puo' essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16  dicembre  2010  e
dalla legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 10 settembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi