IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerate  le  evidenze  disponibili   relative   al   medicinale
«rituximab» e l'assenza di alternative terapeutiche  autorizzate  per
il trattamento della polineuropatia associata ad anticorpi anti-MAG; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti
da polineuropatia associata ad anticorpi anti-MAG con punteggio scala
INCAT per la disabilita'  ≥ 3  per  i  quali  i  potenziali  benefici
vengano considerati superiori ai rischi; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni  del  9-11  maggio
2018 - stralcio verbale n. 36 e  del  9-11  luglio  2018  -  stralcio
verbale n. 37; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere   il   medicinale   «rituximab»
(originatore o biosimilare) nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  per  il  trattamento  della
polineuropatia associata ad anticorpi anti-MAG; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale RITUXIMAB (originatore o biosimilare) e' inserito, ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per
le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.