IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettera p);
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante:
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, recante «Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta
del 1° agosto 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Regole e finalita' dell'esecuzione
1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle
misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per
l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del
codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di
comunita' deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di
mediazione con le vittime di reato. Tende altresi' a favorire la
responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico
del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale
e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il
ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di
istruzione e formazione professionale, di educazione alla
cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita'
sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Note all'art. 1:
La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
2000, n. 195, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.