IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  218  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di  attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE, cosi' come modificato  dal  citato  decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 218; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma  4-bis  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca  d'Italia
di definire modalita' e termini per l'invio delle informazioni che  i
prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e  2),
e n), sono tenuti a notificare  in  conformita'  all'art.  37,  della
direttiva (UE) 2015/2366,  
 
                              E m a n a 
                     il seguente provvedimento: 
 
  La direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento  (PSD2) -  cosi'
come la precedente direttiva 2007/64/CE (PSD1), che e' stata abrogata
dalla  prima -  esclude  dal  proprio  ambito  di  applicazione,   al
ricorrere di determinate circostanze, alcuni servizi e operazioni  di
pagamento. 
  Nel vigore della PSD1, gli operatori non erano tenuti a  consultare
le autorita' competenti per verificare se le operazioni e  i  servizi
da loro offerti rientrassero o meno nel regime di esclusione; cio' ha
comportato un'applicazione disomogenea di tale regime tra  gli  Stati
membri. 
  La  PSD2,  recepita  nell'ordinamento  nazionale  con  il   decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218,  interviene  su  questo  punto,
prevedendo che i prestatori di servizi siano  tenuti  a  fornire  una
descrizione  dell'attivita'   svolta   alle   autorita'   competenti,
affinche' queste ultime possano valutare se siano o meno  soddisfatti
i requisiti prescritti dalla  normativa  per  operare  in  regime  di
esclusione. 
  Ai sensi dell'art. 2,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n.  218/2017,
il presente  provvedimento  definisce  modalita'  e  termini  per  la
comunicazione alla Banca d'Italia delle informazioni necessarie  alla
suddetta valutazione. 
  L'obbligo di comunicazione sussiste nei seguenti casi: 
    1) per i soggetti che prestano servizi basati  su  strumenti  che
possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi  soltanto
nei locali dell'emittente o  all'interno  di  una  rete  limitata  di
prestatori  di  servizi  vincolati  da  un  accordo  commerciale  con
l'emittente o ii)  unicamente  per  l'acquisto  di  una  gamma  molto
limitata di beni o servizi; 
    2) per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica
che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a
un utente della rete o  del  servizio  di  effettuare  operazioni  di
pagamento  addebitandone  il  costo   nella   relativa   fattura   (o
pre-alimentando il proprio conto), a  condizione  che  il  valore  di
ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore  complessivo  delle
operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300  mensili  e
che l'operazione di pagamento sia posta in essere: 
      a. per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a  tecnologia
vocale; 
      b. nel quadro di un'attivita' di  beneficenza,  per  effettuare
erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro; 
      c. per l'acquisto di  biglietti  relativi  esclusivamente  alla
prestazione di servizi. 
  Per i soggetti di cui al  numero  1),  l'obbligo  di  comunicazione
sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore  complessivo  delle
operazioni di pagamento eseguite nell'anno solare precedente a quello
in cui si effettua la comunicazione stessa sia superiore  all'importo
di 1 milione di euro. 
  Per i soggetti di cui al  numero  2),  l'obbligo  di  comunicazione
sussiste a prescindere dal volume dell'attivita'. 
  Le informazioni  trasmesse  ai  sensi  del  presente  provvedimento
devono essere certificate da un revisore indipendente;  il  requisito
dell'indipendenza verra' valutato tenendo conto  di  quanto  previsto
dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale certificazione  puo'
altresi' essere effettuata dall'organo con funzione di controllo, ove
presente, nonche', per i  soggetti  di  cui  al  numero  1),  da  una
struttura interna competente a effettuare i controlli di compliance. 
  Le informazioni vengono trasmesse alla Banca  d'Italia  utilizzando
gli schemi allegati al presente provvedimento. 
 
                             CAPITOLO I 
        Fonti normative, definizioni e ambito di applicazione 
 
1.1. Fonti normative. 
  Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'art.  2,  comma
4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal
decreto legislativo n. 218/2017 al fine di dare  attuazione  all'art.
3, lettere k) e l), e all'art. 37, commi 2 e 3, della direttiva  (UE)
2015/2366. 
1.2. Definizioni. 
  Ai  fini  del  presente   provvedimento,   ove   non   diversamente
specificato,  trovano  applicazione  le  definizioni  contenute   nel
decreto  legislativo  n.  11  del  27  gennaio  2010  e  nel  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  Per «strumenti a spendibilita' limitata» si intendono gli strumenti
che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi  solo
nei locali dell'emittente o  all'interno  di  una  rete  limitata  di
prestatori  di  servizi  vincolati  da  un  accordo  commerciale  con
l'emittente o ii)  unicamente  per  l'acquisto  di  una  gamma  molto
limitata di beni o servizi. 
1.3. Destinatari della disciplina. 
  Il presente provvedimento si  applica  ai  seguenti  prestatori  di
servizi: 
    a) soggetti che prestano servizi basati su strumenti che  possono
essere utilizzati: 
      i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente
o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati
da un accordo commerciale con l'emittente o 
      ii) unicamente per l'acquisto di una gamma  molto  limitata  di
beni  o  servizi,  a  condizione  che  il  valore  complessivo  delle
operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti nell'anno solare
precedente la data della segnalazione sia superiore all'importo di  1
milione di EUR; 
    b) ai fornitori di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica
che, in  aggiunta  a  detti  servizi  di  comunicazione  elettronica,
consentono a un utente  della  rete  o  del  servizio  di  effettuare
operazioni  di  pagamento  addebitandole  alla  relativa  fattura   o
pre-alimentando il proprio  conto  presso  il  fornitore  di  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il  valore  di
ciascuna operazione non superi EUR  50,  che  il  valore  complessivo
delle operazioni stesse non superi, per singola  utenza,  un  importo
medio mensile pari a  EUR  300,  calcolato  su  base  annuale  e  che
l'operazione di pagamento sia posta in essere: 
      i) per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a  tecnologia
vocale; 
      ii) da o tramite un dispositivo elettronico per  l'acquisto  di
biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; 
      iii) da o tramite un  dispositivo  elettronico  nel  quadro  di
un'attivita'  di  beneficenza,  per  effettuare  erogazioni  liberali
destinate a organizzazioni senza scopo di lucro di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera n), n. 2), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 11. 
 
                             CAPITOLO II 
          Soggetti che prestano servizi basati su strumenti 
                      a spendibilita' limitata 
 
2.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli  Istituti
di Pagamento. 
  Entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo  di  riferimento
di cui alla successiva lettera  f)  della  presente  disposizione,  i
prestatori di servizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo
1.3, Capitolo I, utilizzando  lo  schema  di  cui  all'Allegato  A.1,
devono notificare alla Banca d'Italia le seguenti informazioni: 
    a) denominazione sociale, numero  di  identificazione  nazionale,
sede legale, gruppo di appartenenza; 
    b)  ove  esistente,  autorita'   competente   per   il   rilascio
dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza; 
    c) descrizione dei servizi  offerti,  in  cui  si  specifichi  la
fattispecie di esclusione in cui rientra l'attivita' svolta: 
      servizi basati su strumenti che possono essere  utilizzati  per
acquistare beni  o  servizi  soltanto  nei  locali  dell'emittente  o
all'interno di una rete limitata di prestatori di  servizi  vincolati
da un accordo commerciale con l'emittente; o 
      strumenti  che  possono  essere   utilizzati   unicamente   per
l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 
    d)   descrizione   dell'attivita'   svolta,    con    particolare
riferimento: 
      alle caratteristiche dello strumento di  pagamento  utilizzato,
e, nel caso di strumento pre-pagato, alle modalita' di avvaloramento; 
      alle  categorie  di  beni/servizi   acquistabili   tramite   lo
strumento di pagamento utilizzato; 
      ai locali e/o  alle  caratteristiche  della  rete  limitata  di
prestatori di servizi presso cui lo strumento e' spendibile; 
    e) descrizione dei flussi  finanziari  legati  all'operazione  di
pagamento e delle relative modalita' di regolamento; 
    f) con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica  di  cui
al presente paragrafo, il  valore  complessivo  delle  operazioni  di
pagamento eseguite. 
  Le informazioni sopraelencate devono essere certificate: 
    i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto  previsto  dal
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 o, in alternativa, 
    ii) dall'organo con funzione di controllo, ove  presente,  ovvero
dalla struttura  interna  competente  a  effettuare  i  controlli  di
conformita'. 
2.2. Notifiche successive. 
  Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese  ai  sensi
del precedente paragrafo 2.1, lettere da a) a e),  il  prestatore  di
servizi ne  informa  senza  indugio  la  Banca  d'Italia,  compilando
esclusivamente le sezioni dello schema di cui  all'Allegato  A.1  che
necessitano di aggiornamento. 
  Entro il 30 aprile di ciascun anno solare, il prestatore di servizi
notifica alla Banca d'Italia i dati di cui  al  precedente  paragrafo
2.1, lettera f), utilizzando lo schema di cui  all'Allegato  A.2;  si
considera come periodo di  riferimento  l'anno  solare  precedente  a
quello in cui si effettua la notifica. 
  Qualora, alla fine del periodo di riferimento successivo all'ultima
notifica  effettuata,  il  valore  complessivo  delle  operazioni  di
pagamento eseguite con strumenti  a  spendibilita'  limitata  risulti
inferiore all'importo di 1 milione di EUR, il prestatore  di  servizi
ne da' comunicazione alla  Banca  d'Italia  entro  il  successivo  30
aprile, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.2. 
  Qualora, in un momento successivo alla comunicazione effettuata  ai
sensi del periodo precedente, il valore complessivo delle  operazioni
di pagamento eseguite con  strumenti  a  spendibilita'  limitata  sia
nuovamente superiore all'importo di 1 milione di EUR,  il  prestatore
di servizi  e'  tenuto  a  effettuare  la  comunicazione  di  cui  al
paragrafo 2.1 entro il 30 aprile dell'anno successivo  a  quello  nel
corso del quale e' stato superato tale valore, utilizzando lo  schema
di cui all'Allegato A.1. 
  Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 2.1. 
2.3. Disciplina transitoria. 
  Entro il 30 aprile 2019, i soggetti di  cui  alla  lettera  a)  del
paragrafo 1.3, Capitolo I, che gia' prestano i servizi  di  cui  alla
lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I alla  data  del  13  gennaio
2018, devono notificare alla Banca d'Italia le informazioni di cui al
paragrafo 2.1 con riferimento al periodo tra il 1° gennaio  e  il  31
dicembre 2018. 
  Alle notifiche successive si applica il paragrafo 2.2. 
2.4. Modalita' di trasmissione. 
  Le informazioni e i dati  indicati  ai  paragrafi  1,  2  e  3  del
presente  Capitolo  vanno   trasmessi   tramite   posta   elettronica
certificata            al             seguente             indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it utilizzando  un  formato  che   ne   assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
2.5. Comunicazione della Banca d'Italia. 
  Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai  paragrafi
precedenti, la Banca  d'Italia  comunica  al  prestatore  di  servizi
l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  114-septies  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con
riferimento alla documentazione trasmessa. 
 
                            CAPITOLO III 
      Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica 
 
3.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli  Istituti
di Pagamento. 
  Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio,  i
prestatori di servizi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo
1.3, Capitolo I, devono notificare alla Banca  d'Italia,  utilizzando
lo schema di cui all'Allegato B.1, le seguenti informazioni: 
    a) denominazione sociale, numero  di  identificazione  nazionale,
sede legale, gruppo di appartenenza; 
    b)  ove  esistente,  autorita'   competente   per   il   rilascio
dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza; 
    c) indicazione della fattispecie di  esclusione  in  cui  rientra
l'attivita' svolta, tra le seguenti: 
      acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; 
      acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla  prestazione
di servizi; 
      erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza  scopo  di
lucro, nel quadro di un'attivita' di beneficenza; 
    d) descrizione dei servizi offerti, con particolare riferimento: 
      alle    modalita'    di    pagamento    utilizzate    (addebito
dell'operazione  nella  relativa  fattura   o   addebito   su   conto
pre-alimentato presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione
elettronica); 
      alle categorie di servizi acquistabili; 
      alle organizzazioni senza scopo  di  lucro  destinatarie  delle
erogazioni liberali; 
    e)  descrizione  delle  misure  di  controllo   predisposte   per
assicurare il rispetto dei limiti quantitativi di cui alla lettera b)
del paragrafo 1.3, Capitolo I; 
    f) numero  di  utenze  che  usufruiscono  dei  servizi  e  valore
complessivo delle operazioni di pagamento. 
  Le informazioni sopraelencate devono essere certificate: 
    i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto  previsto  dal
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, o in alternativa 
    ii) dall'organo con funzione di controllo, ove presente. 
3.2. Notifiche successive. 
  Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese  ai  sensi
del precedente paragrafo 3.1, lettere da a) a e),  il  prestatore  di
servizi ne  informa  senza  indugio  la  Banca  d'Italia,  compilando
esclusivamente le sezioni dello schema di cui  all'Allegato  B.1  che
necessitano di aggiornamento. 
  Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio, il
prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di  cui  al
paragrafo precedente,  lettera  f),  utilizzando  lo  schema  di  cui
all'Allegato B.2. 
  Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 3.1. 
3.3. Disciplina transitoria. 
  Entro  centoventi  giorni  dalla  chiusura  contabile   del   primo
esercizio che si conclude successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento, i soggetti  che  gia'  prestano  i
servizi di cui alla lettera b) del paragrafo  1.3,  Capitolo  I  alla
data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla  Banca  d'Italia  le
informazioni di cui al paragrafo 3.1. 
  Alle notifiche successive si applica il paragrafo 3.2. 
3.4. Modalita' di trasmissione. 
  Le informazioni e i dati  indicati  ai  paragrafi  1,  2  e  3  del
presente  Capitolo  vanno   trasmessi   tramite   posta   elettronica
certificata            al             seguente             indirizzo:
smp@pec.bancaditalia.it utilizzando  un  formato  che   ne   assicuri
l'integrita' e l'inalterabilita'. 
3.5. Comunicazione della Banca d'Italia. 
  Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai  paragrafi
precedenti, la Banca  d'Italia  comunica  al  prestatore  di  servizi
l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  114-septies  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con
riferimento alla documentazione trasmessa. 
 
                             CAPITOLO IV 
                         Disposizioni finali 
 
4.1. Entrata in vigore. 
  Il presente provvedimento entrera' in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 ottobre 2018 
 
                                                Il Governatore: Visco