IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
che detta disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco,
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per  l'attivita'
sportiva non agonistica; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e  in  particolare  l'art.  1,  comma  133,  che
dispone il trasferimento al Ministero della salute  dell'Osservatorio
di cui all'art. 7, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  158  del
2012; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  24  giugno  2015,  che
istituisce presso il Ministero della  salute  l'Osservatorio  per  il
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno  della
dipendenza grave; 
  Visto il  Capo  III  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  con
il quale sono state introdotte ulteriori misure  per  contrastare  il
fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA); 
  Visto, in particolare, l'art. 9-bis che, al comma 1, dispone che  i
tagliandi delle lotterie  istantanee  devono  contenere  messaggi  in
lingua italiana, stampati su entrambi  i  lati  in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo; 
  Considerato che il comma 2 del richiamato  art.  9-bis  recita  che
«con decreto del Ministro della salute,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute"»; 
  Considerato che l'art. 24, comma 20,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 stabilisce che «e' vietato consentire la  partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto»; 
  Considerato  che  il  comma  1-bis  dell'art.  9   del   menzionato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dispone che «nelle leggi e negli
altri  atti  normativi  nonche'  negli  atti  e  nelle  comunicazioni
comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi
o scommesse con vincite di denaro sono definiti  "disturbi  da  gioco
d'azzardo" (DGA)»; 
  Considerato  che  il  comma  5  del  richiamato  art.   9-bis   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 lascia fermo quanto previsto,  in
materia di avvertenze sui rischi  derivanti  dal  disturbo  da  gioco
d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189; 
  Considerato, in  particolare,  che  il  comma  5  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che formule di avvertimento sul
rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite  in  denaro
devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi; 
  Ritenuto opportuno inserire nei tagliandi delle lotterie istantanee
indicazioni sul telefono verde nazionale attivo per i disturbi legati
al gioco d'azzardo; 
  Sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del  gioco
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella  seduta  del  13
settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  il  contenuto  del  testo  e  le
caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi
al  gioco  d'azzardo  da  riportare  sui  tagliandi  delle   lotterie
istantanee.