IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che sono in corso le  procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche  non
rilevanti, per le quali  sara'  prevista  la  definizione  a  livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale  per
l'esame delle domande di protezione e di  modifica  dei  disciplinari
dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i  decreti  ministeriali
applicativi della  preesistente  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet  del  Ministero -  Sezione  Qualita' -  Vini  DOP   e   IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Dogliani»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero, con il  quale  e'  stato  modificato  il
disciplinare della predetta DOP; 
  Visto il decreto ministeriale  17  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015, con il quale  e'  stato,
da  ultimo,  ulteriormente  modificato  il  disciplinare  della   DOP
«Dogliani»; 
  Vista la nota della Regione Piemonte del 12  luglio  2017,  con  la
quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio di  tutela  Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani nel rispetto della  procedura  di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  intesa  ad
ottenere la modifica degli articoli 4, 5  e  7  del  disciplinare  di
produzione  della  DOCG  dei  vini  «Dogliani»,  concernente   alcune
modifiche sostanziali agli articoli 4 e 5 e alcune  modifiche  minori
all'art. 7, che non comportano alcuna  modifica  al  documento  unico
riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento (UE)  n.  1308/2013,  relative  all'inserimento  dell'uso
delle unita' geografiche  aggiuntive,  piu'  piccole  della  zona  di
produzione della denominazione, ai sensi dell'art. 29, comma 4  della
richiamata legge n. 238/2016, ed i relativi criteri di etichettatura; 
  Vista  la  successiva  nota  del  Consorzio   di   tutela   Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani del 4 ottobre  2018,  n.  158/18,
con la quale  e'  stato  richiesto  che  per  la  modifica  contenuta
all'art. 7 della citata domanda di modifica  del  disciplinare  della
DOCG dei vini «Dogliani», sia  applicata  la  procedura  semplificata
stabilita ai sensi dell'art. 8 del decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Visto il parere favorevole della Regione Piemonte  sulla  richiesta
del citato  Consorzio  di  tutela,  espresso  con  nota  classificata
7.60.120/7/2017° del 10 ottobre 2018; 
  Considerato che per le  citate  modifiche  rilevanti  di  cui  agli
articoli 4  e  5  del  disciplinare  in  questione  si  rimanda  alla
procedura di cui agli articoli  7,  8  e  9  del  richiamato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la predetta modifica  minore
di cui all'art. 7 del disciplinare di produzione  in  questione  sono
applicabili le disposizioni procedurali  nazionali  semplificate,  di
cui all'art. 10, comma 8, del piu' volte citato decreto  ministeriale
7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della citata  modifica  minore  e  ritenuto  che  la  stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e,
in particolare, per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Piemonte; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione; 
    sono  state  ritenute  valide  le  motivazioni   alle   modifiche
proposte,  che  risultano  conformi  alle  rispettive  vigenti  norme
nazionali e dell'Unione europea e,  in  particolare,  non  comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale  la  citata  richiesta  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Dogliani»,  in  particolare  nel  rispetto
dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE)  n.
1234/2007; 
  Ritenuto altresi' di effettuare, per motivi di chiarezza e coerenza
normativa,  la  pubblicazione  dell'intero  testo  dell'art.  7   del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Dogliani» cosi'  come
modificato; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27  marzo  2018  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Dogliani», cosi' come approvato  con
il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo  modificato  con
il decreto ministeriale 17 aprile 2015  richiamati  in  premessa,  e'
modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente  decreto  sul  sito  internet  del
Ministero. 
  3. Il presente decreto e  il  disciplinare  della  DOCG  «Dogliani»
aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP;  la
stessa modifica sara'  comunicata  alla  Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 ottobre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi