IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1,
comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia
contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di
semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei
sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attivita' di
revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, con cui vengono dettate «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, contenente «Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in
particolare, l'articolo 21, che ha sancito l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha delegato il
Governo ad adottare uno o piu' regolamenti contenenti, tra l'altro, i
parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria
delle scuole, e le istruzioni per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse
ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle
gestioni delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni, avente ad oggetto «Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera
a), nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 avente ad
oggetto «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione
della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196», recanti disposizioni relative al controllo di regolarita'
amministrativa e contabile svolto nei confronti delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, contenente «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in
particolare, l'articolo 3 che detta disposizioni volte ad assicurare
la tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo
2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare,
l'articolo 7, commi 33 e 34, che ha previsto inserimento delle
istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione
della normativa in materia di tesoreria unica, nonche' l'articolo 1,
comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in forma
centralizzata;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, concernente «Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante
«Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»», che, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, detta norme relative alla gestione delle istituzioni
scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia;
Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto previsto
dal succitato articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione
reso in data 20 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota prot. n. 1693 del 22 febbraio 2018;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta i principi e le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche cui e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto,
emanato in virtu' della legge di delegazione di poteri, L.
3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio
1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1884, n. 68).
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
S.O.
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
S.O.
- Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 , con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri (80):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1999, n. 193:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma
dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2011, n. 179.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
106, S.O.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni (Codice dell'amministrazione
digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.
La legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.
La legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.
302, S.O.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O.
- Si riporta l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010,
n. 136, e successive modificazioni (Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 2010, n. 196:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane S.p.a., il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6. -.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e
successive modificazioni (Disposizioni recanti attuazione
dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2011, n. 145.
- Si riportano i commi 33 e 34 dell'art. 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O.:
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei ministeri). - (Omissis).
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a
versare tutte le disponibilita' liquide esigibili
depositate presso i conti bancari sulle rispettive
contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 9,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
- Si riporta l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.:
«Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure). - (Omissis).
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449
e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale
misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa
e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si
applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.
59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1998,
n. 164.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
Il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
(Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
2001, n. 57, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'art.17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e
principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato condecreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art.1, comma 71,
dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato condecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art.4dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, letterap);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
letterag);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, letterai);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'art.59deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri(80):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla letteraa)
e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'art.28deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre 1997,
n. 425.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 e della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono
riportati nelle note alle premesse