IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la
dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale
della protezione civile a causa degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
Considerato che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio
delle regioni e delle province sopra richiamate e' stato interessato
da eventi meteorologici di elevata intensita', caratterizzati da
forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando l'evacuazione
di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonche' la perdita di
ventinove vite umane;
Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno determinato
esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti
franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate,
gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati,
alla rete dei servizi essenziali, nonche' alle opere di difesa
idraulica ed alle opere marittime, nonche' la caduta di alberature
nei centri abitati;
Considerato che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere
di eccezionalita' nel territorio montano, pregiudicando e
compromettendo la stabilita' dei boschi sottoposti a vincolo
idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto
migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo,
con determinanti ricadute sulla pubblica incolumita' e salute e
pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei
confronti del territorio montano stesso e con il conseguente
imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in
rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e
delle strutture interessati dall'evento in questione;
Ravvisata la necessita' di attuare tempestivamente interventi
urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica
incolumita', per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da
infestazioni parassitarie nonche' dal pericolo incombente di
deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o
alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversita'
della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile
dell'ambiente naturale;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto;
Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in
presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e
l'operativita' dell'ordinamento provinciale;
Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate e della Province
autonome di Trento e Bolzano;
Dispone:
Art. 1
Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i
Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e
Sardegna nonche', per la Regione Siciliana, il dirigente generale del
Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari
delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime
motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
direttamente ad effettuare le attivita' previste dalla presente
ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo
gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro societa' in
house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
anche in raccordo con le ANCI regionali, nonche' individuare soggetti
attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ciascun Commissario delegato e Provincia autonoma di Trento e
Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata
incolumita' della popolazione coinvolta, potranno essere avviati
ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone
in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi
comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche
in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei
rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la
continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche
mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 puo' essere articolato e realizzato
anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli
interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 2. Per ogni intervento inserito
nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche
indicati i comuni e le localita', la descrizione tecnica e la
relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere
successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di
cui all'art. 2 nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25,
comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli
interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte
a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione
deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai
rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite
modalita' definite tra le singole regioni e i rispettivi organi di
controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al
comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad
infrastrutture stradali, per la viabilita' anche in gestione ad enti
territoriali e locali, nonche' per la realizzazione degli stessi, i
Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas
S.p.A. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa,
ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le
caratteristiche degli interventi da realizzare nonche' modalita',
tempi e stime di costo della relativa attuazione.