L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con  legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con  delibere  n.
112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del  4  agosto  2015,  n.  77  del  23
settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n.  6  del  19  gennaio
2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  dello
statuto dell'IVASS; 
  Visti gli articoli  141,  148  e  150  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante  la  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni
derivanti dalla circolazione stradale,  a  norma  dell'art.  150  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  febbraio  2009,  n.  28,   in
particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del  sistema
di risarcimento diretto»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
dicembre  2009,  concernente  la  differenziazione  dei  costi   medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  di  cui  al  titolo  VIII  (bilancio   e   scritture
contabili) capo I  (disposizioni  generali  sul  bilancio),  capo  II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione  contabile)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008,  concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con  legge  24  marzo
2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere  di  individuare  un
criterio per il calcolo  dei  valori  dei  costi  e  delle  eventuali
franchigie per la definizione  delle  compensazioni  tra  le  imprese
nell'ambito del risarcimento diretto; 
  Visto l'art.  30  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  che  ha
modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012,  n.
27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il
calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un
effettivo  recupero  di  efficienza   produttiva   delle   compagnie,
attraverso  la  progressiva  riduzione  dei  costi  dei  rimborsi   e
l'individuazione delle frodi; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   3,   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art.
9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli  atti  di
regolazione sono sottoposti a revisione periodica,  almeno  ogni  tre
anni, ai fini dell'adeguamento  all'evoluzione  delle  condizioni  di
mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto
alla prestazione assicurativa; 
  Considerata  la  necessita'  di  implementare,  sulla  base   della
esperienza registrata e dei risultati osservati  nei  primi  anni  di
applicazione  del  modello,  il  criterio  individuato  al  fine   di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative  e  in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di  individuare  le
frodi; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente provvedimento e' adottato  ai  sensi  dell'art.  150
(Disciplina  del  sistema  di  risarcimento  diretto),  del   decreto
legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private, e dell'art. 29 del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.