L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto; Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi; Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art. 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa; Considerata la necessita' di implementare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Fonti normative 1. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.