IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, a norma del quale, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario sono affidate ad un commissario straordinario che opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme; Considerato che l'evento suddetto ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni e gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie, tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della citta' di Genova e della Regione Liguria; Considerato che le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia vanno armonizzate con quelle di celerita' delle iniziative occorrenti per il ripristino della viabilita' nel territorio ligure; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, nonche' alla progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e al ripristino del connesso sistema viario, il Prefetto di Genova, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati. 2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonche' quelli di cui all'art. 93 del Codice antimafia.