IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, recante: «Disposizioni urgenti  per  la  citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre  emergenze»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
a norma del quale, in seguito al crollo di  un  tratto  del  viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14  agosto  2018,
le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo  smaltimento  e  il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il ripristino  del  connesso  sistema  viario  sono  affidate  ad  un
commissario straordinario che opera in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, demandando ad un successivo decreto del  Ministro
dell'interno l'individuazione delle speciali misure amministrative di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme; 
  Considerato  che  l'evento  suddetto  ha  provocato,  tra  l'altro,
l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie  abitazioni  e  gravi
danneggiamenti alle infrastrutture stradali e  ferroviarie,  tali  da
prefigurare il collasso del sistema trasportistico  della  citta'  di
Genova e della Regione Liguria; 
  Considerato che le esigenze  di  approfondimento  del  monitoraggio
antimafia vanno armonizzate con quelle di celerita' delle  iniziative
occorrenti per il ripristino della viabilita' nel territorio ligure; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante  disposizioni
concernenti le modalita' di funzionamento, accesso,  consultazione  e
collegamento con il CED, di cui all'art.  8  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159»; 
  Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre  2012,  n.
190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture   connessi   agli
interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e  conferimento  in
discarica dei materiali di risulta derivanti dal crollo di un  tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di  Genova,
nonche'   alla    progettazione,    affidamento    e    ricostruzione
dell'infrastruttura e al ripristino del connesso sistema  viario,  il
Prefetto di Genova, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli
87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni, di  seguito  «Codice  antimafia»,
provvede, con competenza funzionale  ed  esclusiva,  ad  eseguire  le
verifiche finalizzate al rilascio della documentazione  antimafia  di
cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore  degli
operatori economici interessati. 
  2. In relazione alle attivita' di  cui  al  comma  1,  al  Prefetto
competono in via esclusiva anche i poteri di accesso  e  accertamento
delegati dal Ministro  dell'interno  ai  sensi  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, nonche' quelli di cui all'art.  93  del  Codice
antimafia.