IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del settore  pesca  e  dell'acquacoltura»,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013,   recante   le   disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel  quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare,  il  Capo  VII  -
Piani di gestione - articoli 18 e 19; 
  Visto in particolare l'art.  13  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai
divieti inerenti i valori minimi  di  distanza  e  profondita'  dalla
costa per l'uso degli attrezzi da  pesca,  quali  la  sciabica  e  la
circuizione  senza  chiusura,  a  condizione  che  tale  deroga   sia
giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di
pesca non abbiano un impatto significativo  sull'ambiente  marino  ed
interessino un numero limitato di imbarcazioni, e  a  condizione  che
esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino  in
un Piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Visto  il  decreto-legge  12  luglio  2018,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e de mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»,
che trasferisce al Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali le funzioni esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; 
  Viste le precorse comunicazioni, da ultimo nota  Ref.  Ares  (2018)
3777259 del 16 luglio 2018, con la quale  la  Commissione  europea  -
Direzione  generale  degli  affari  marittimi  e  della  pesca  -  ha
individuato alcuni  suggerimenti  di  natura  tecnica  e  scientifica
connesse alla richiesta di  deroga,  rilevando,  in  particolare,  la
necessita'  di  apportare  integrazioni  migliorative  al  Piano   di
gestione in questione, al fine di permettere l'avvio della  procedura
per la decisione della Commissione per la concessione della deroga di
cui al regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2017 -  prot.  n.  0020927
del 26 ottobre 2017 - relativo alla  costituzione  dell'Organismo  di
gestione, responsabile di un sistema  di  sorveglianza  in  grado  di
rilevare lo stato dello stock e delle modalita' di pesca del rossetto
(Aphia minuta); 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2018,  con  il  quale  e'
stato adottato il Piano  di  gestione  nazionale  per  la  pesca  del
rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della  Toscana  e
delle Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo  della  sciabica
da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della  rete
e della  distanza  dalla  costa  -  regolamento  (CE)  n.  1967/2006,
articoli 9 e 13; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1634   della
Commissione del 30 ottobre 2018 che rinnova la deroga al  regolamento
(CE) n. 1967/2006 del  Consiglio  per  quanto  concerne  la  distanza
minima dalla costa e  la  profondita'  minima  per  le  sciabiche  da
natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune
acque territoriali dell'Italia; 
  Considerato che nel Piano di gestione  viene  rispettato  l'impegno
assunto  dall'Unione  europea  volto  ad  applicare   una   strategia
precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare
le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno
sfruttamento sostenibile; 
  Tenuto conto che questa amministrazione ha provveduto compiutamente
ad apportare le richieste integrazioni tese ad includere nel Piano di
gestione le necessarie modifiche, cosi' come comunicate ai competenti
Uffici della Commissione europea  con  nota  n.  0018204  in  data  6
settembre 2018; 
  Tenuto conto che in virtu' delle richieste integrazioni al capitolo
5 del suddetto Piano di gestione - misure  gestionali,  relativamente
alla mappatura delle aree di pesca - paragrafo 5.3,  lettera  d),  e'
prevista l'implementazione del  dato  relativo  alla  zona  di  pesca
fornito dal giornale di  bordo  ufficiale  (log-book)  attraverso  la
compilazione di  un  foglio  supplementare  in  cui  e'  obbligatorio
indicare, in dettaglio, l'area in cui avviene l'operazione di pesca; 
  Ritenuto opportuno aderire alla nota della Capitaneria di porto  di
Savona n. 0020608 in data 13 novembre 2018  con  la  quale,  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano  in  materia
di dichiarazione e registrazione dei dati, ha trasmesso uno specifico
modello, quale foglio supplementare al log-book; 
  Tenuto  conto  che  tale  modello,  trasmesso  dall'Universita'  di
Genova, e' stato condiviso e approvato dall'Organismo di gestione  di
cui al decreto ministeriale 20 ottobre 2017 in data 19 ottobre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I comandanti delle imbarcazioni di cui all'elenco A)  e  B)  del
Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta),
nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito
della GSA 9 con  l'utilizzo  della  sciabica  da  natante  in  deroga
all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e all'art.  13  (distanza
dalla costa) del Regolamento (CE) n. 1967/2006, sono  obbligati  alla
compilazione del foglio di cui all'allegato A) del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2018 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo