Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/003423/XVJ/CE/C  del  5
novembre 2018, l'esplosivo denominato «RS 36» e' classificato nella I
categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma  3,  lettera  a),
del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272,  con  numero  ONU
0161 1.3C, assegnato in data 15 luglio 2015 dall'istituto  «Swiss  TS
Technical Services AG» di Wallisellen (Svizzera). 
    Per il citato esplosivo il sig. Achille Berti, titolare in nome e
per conto della  «Bignami  S.p.A.»  della  licenza  ex  art.  47  del
T.U.L.P.S. per il deposito di vendita di esplosivi sito in Ora  (Bz),
via Lahn n. 1, ha inviato l'attestato di esame UE  del  tipo  n.  BAM
0589.EXP.2254/15 datato 8 febbraio 2016 ed il  modulo  attestante  la
conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo
di produzione (Modulo «D»), del 7 febbraio 2018, rilasciati dall'ente
notificato BAM (Germania). 
    Dalla  documentazione  presentata  risulta  che  l'esplosivo   in
argomento e' fabbricato presso  lo  stabilimento  della  «Nitrochemie
Wimmis AG - Niesenstrße 44, 3752 Wimmis (Svizzera)». 
    Tale prodotto esplodente e' sottoposto agli obblighi del  sistema
di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli
articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. 
    Sull'imballaggio  dello  stesso  deve  essere  apposta   altresi'
un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del
prodotto, numero ONU e classe di rischio,  numero  dell'attestato  di
esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il
numero  del  presente  provvedimento  di  classificazione,  nome  del
fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in
alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.