IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 712 del 4 maggio 2018, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio
2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali  per  uso
umano approvati con procedura centralizzata; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la   societa'   Roche   S.p.A.,
rappresentante locale di  Roche  Registration  GmbH,  ha  chiesto  la
classificazione  delle  confezioni   con   A.I.C.   n.   046130011/E,
046130023/E, 046130035/E e 046130047/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta dell'11 giugno 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 28 in data 17 ottobre 2018 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  HEMLIBRA  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Hemlibra» e' indicato  per  la  profilassi  di  routine  degli
episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia  A  con  inibitori
del fattore VIII. «Hemlibra» puo' essere  usato  in  tutte  le  fasce
d'eta'. 
  Confezione: 30 mg/ml - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -
flaconcino  (vetro)  -  30  mg/1  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130011/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.313,90. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.818,86. 
  Confezione: 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
flaconcino (vetro) -  60  mg/0.4  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130023/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.627,80. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.637,72. 
  Confezione: 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
flaconcino (vetro) - 105  mg/0.7  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130035/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8.098,65. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13.366,01. 
  Confezione: 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
flaconcino (vetro)  -  150  mg/1  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046130047/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11.569,50. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19.094,30. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese  le  strutture  private
accreditate sanitarie come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione del  requisito  dell'innovazione  terapeutica  da  cui
consegue: 
    la non applicazione delle riduzioni di  legge  di  cui  ai  sensi
delle  determinazioni  AIFA  del  3  luglio  2006  e   dell'ulteriore
riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27  settembre
2006; 
    l'inserimento  nel  fondo  per  i  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135; 
    i benefici economici previsti dall'art. 1, commi  400-401,  legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e l'inserimento nei
prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla  normativa
vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n.  158/2012  convertito  in
legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,              piattaforma              web all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio che costituiscono  parte  integrante  della  presente
determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' previste. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.