IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
come da ultimo modificato con l'art. 17-quater del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile  2016,  n.  49,
con il quale e' stato inserito il comma 3-bis al predetto art. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
dicembre 2003, in particolare il comma  2  dell'art.  6,  cosi'  come
modificato da ultimo con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 12 maggio 2016, emanato in  attuazione  del  citato
art. 17-quater del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito
dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale sono  state  stabilite
le condizioni di remunerazione  della  giacenza  del  conto  corrente
fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi
e  prestiti  S.p.A.  -  gestione  separata»,  finalizzate   al   loro
allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva  durata
finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi'
del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano; 
  Considerato che, con il citato decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  12  maggio  2016,   e'   stata   stabilita   una
remunerazione della giacenza  del  suddetto  corrente  fruttifero  di
Tesoreria pari al rendimento dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con
scadenza a dieci anni per l'80% ed al rendimento dei  buoni  ordinari
del Tesoro a sei mesi per il 20%, con la previsione  di  rivedere  le
condizioni di remunerazione in caso di significativi  disallineamenti
di costo e composizione delle passivita' che alimentano il  conto  e,
in ogni caso, ogni due anni; 
  Considerato  inoltre,  che  la  remunerazione   dell'attivita'   di
gestione dei buoni postali fruttiferi,  e'  oggetto,  a  partire  dal
2018,  di  una  distinta   compensazione   ai   sensi   dell'apposita
convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle  finanze
e la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 
  Considerata l'esigenza di modificare  la  remunerazione  del  conto
corrente fruttifero presso la tesoreria dello Stato denominato «Cassa
depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata»,  anche  al  fine  di
tenere conto degli andamenti del mercato dei titoli di Stato, oggetto
di notevoli oscillazioni negli ultimi mesi,  rispetto  alla  relativa
stabilita' del costo effettivo delle  passivita'  che  alimentano  il
suddetto conto; 
  Considerato che alla luce di quanto  sopra  appare  equo  porre  la
remunerazione del suddetto conto corrente fruttifero per il 75%  pari
al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali con  scadenza  a  dieci
anni e per il 25% pari al rendimento dei buoni ordinari del Tesoro  a
sei mesi; 
  Ravvisata l'esigenza di modificare il citato comma  2  dell'art.  6
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  5  dicembre
2003, al fine di adeguare la remunerazione  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal secondo semestre 2018, il comma 2 dell'art.  6  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  5  dicembre
2003, cosi' come modificato dai decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 28 maggio 2014 e del 12 maggio 2016, e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. Sulla giacenza del conto il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  corrisponde  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   un
interesse  determinato,  secondo  il  criterio  di   calcolo   giorni
effettivi/360, sulla base di un  tasso  pari  alla  media  ponderata,
arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: 
    a) la media aritmetica semplice dei  tassi  lordi  di  rendimento
rilevati all'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  (BOT)  con
scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento; 
    b) la media aritmetica semplice dei  tassi  lordi  di  rendimento
rilevati all'emissione dei buoni  del  Tesoro  poliennali  (BTP)  con
scadenza a dieci anni emessi nel semestre di riferimento; 
con pesi pari al 25% per il tasso di cui alla lettera a) e al 75% per
il tasso di cui alla lettera b). 
  Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti in asta  BOT
con scadenza a sei mesi o BTP con scadenza a dieci anni, il tasso del
conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme  che
affluiscono a detto conto corrente fruttifero  intestato  alla  Cassa
depositi e  prestiti  S.p.A.  decorrono  dal  giorno  dovuto  per  il
versamento e cessano dal giorno dovuto per  il  prelevamento  e  sono
liquidati a semestralita' maturate. 
  Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste: (i)
in caso di disallineamenti  significativi  di  costo  e  composizione
delle passivita' che alimentano il conto, (ii) in caso  di  richiesta
da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. con  congruo  preavviso,
(iii) in ogni caso ogni due anni a  partire  dalla  remunerazione  da
applicarsi al primo semestre 2020.». 
  Nel primo semestre  2018  trovano  applicazione  le  condizioni  di
remunerazione  del  suddetto  conto  corrente  stabilite  nel  citato
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  12  maggio
2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                                    Il Ministro: Tria