IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego  all'abilitazione
all'«Associazione di  ontosofia  psicosomatica»  ad  istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione
dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta associazione; 
  Visto  il  ricorso  n.  10744  del  2005  proposto   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del  decreto
datato 8 luglio 2005; 
  Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per  il
Lazio, sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto; 
  Vista la sentenza n. 4691/2015  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010  per  la
riforma della sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio - Roma: sezione III bis n. 11121/2009  che  accoglie  l'appello
disponendo di rinnovare il giudizio al fine di una  piu'  compiuta  e
rigorosa valutazione  dell'idoneita'  formativa  all'esercizio  della
delicata attivita' di psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego  dell'istanza  di
abilitazione proposta dalla suddetta associazione, emesso  a  seguito
della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza; 
   Visto il ricorso n. 6139 del 2016  proposto,  in  data  11  luglio
2016, al Consiglio di  Stato  per  l'ottemperanza  alla  sentenza  n.
4691/2015 del Consiglio di Stato; 
  Vista la sentenza n. 4828/2017  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso  n.  6139  del  2016  per
l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato, che
accoglie il ricorso disponendo di rinnovare il giudizio sulla istanza
di  riconoscimento   dell'associazione   sulla   base   dei   criteri
previamente definiti; 
  Visto il decreto in data 29 gennaio 2018 di diniego dell'istanza di
abilitazione proposta dalla suddetta associazione, emesso  a  seguito
della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza; 
  Considerato che  l'«Associazione  di  ontosofia  psicosomatica»  ha
proposto un ulteriore  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  avverso  il
decreto di reiezione del riconoscimento del 29 gennaio 2018; 
  Visto il decreto del direttore generale prot. 14612 del  10  maggio
2018, con il quale sono stati pubblicati, sul sito web del Ministero,
i criteri di valutazione delle  istanze  di  cui  al  regolamento  n.
509/1998, approvati dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta
dell'11 novembre 2016  quale  parte  integrante  del  regolamento  di
funzionamento della stessa Commissione e successivamente  confermati,
approvati  all'unanimita'  e  piu'  adeguatamente  descritti  con  il
verbale n. 13 della seduta del 16 marzo 2018, al fine  di  assicurare
maggiore chiarezza interpretativa ed applicativa, ma senza  apportare
alcuna modifica negli aspetti sostanziali  a  quanto  gia'  approvato
nella seduta dell'11 novembre 2016; 
  Vista la sentenza n. 5999/2018 resa dal Consiglio di Stato in  data
18 ottobre 2018 e pubblicata il 22 ottobre  2018,  che  «dichiara  la
nullita' del decreto n. 133 del 29 gennaio  2018  e  del  presupposto
parere della Commissione tecnico-consultiva del 21 dicembre  2017  ed
assegna nuovo termine al Ministero  per  provvedere  all'ottemperanza
del giudicato di cui  alla  sentenza  n.  4691/2015,  secondo  quanto
previsto dalla successiva sentenza n. 4828/2017 del 18 ottobre  2018,
di giorni quaranta dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza [...]»; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione del 29 novembre 2018, dopo l'ulteriore riesame  dell'istanza
e la relativa documentazione secondo i criteri indicati  ed  allegati
nel sopra citato decreto, ha espresso parere negativo sull'istanza di
riconoscimento   evidenziando   che   «la   documentazione    fornita
dall'Associazione di ontosofia psiocosomatica definisce un  indirizzo
psicoterapeutico specifico denominato "ontosofia psicosomatica" e  lo
colloca nell'area delle psicoterapie umanistiche.  L'ontosofia  viene
descritta  come  una  "teoria  scientifica  basata  su  un  approccio
psico-somato-dinamico che costituisce un modello di psicoterapia  che
integra gli studi della fisica e della filosofia a supporto di alcune
intuizioni sue proprie (autorganizzazione della realta', concetto  di
anima (psiche) - armonia, maieutica". Per quanto riguarda le evidenze
a sostegno della validita' scientifica  dell'indirizzo  e  della  sua
efficacia, viene  affermato  che  "la  validita'  della  psicoterapia
ontosofica deriva soprattutto dalla casistica clinica" e dal  "metodo
razionale che riteniamo il terapeuta debba seguire nell'elaborare  la
casistica clinica". Piu' oltre, a proposito dei criteri  di  verifica
dei  risultati  in  psicoterapia,  viene  affermato  il  criterio  di
"attenzione allo studio del caso singolo piu' che su dati  statistici
e quantitativi. La documentazione fornisce anche descrizioni di  fasi
del  trattamento,  che  culminano  nella  "Autorealizzazione  dell'io
ontico reale-evidenziamento del maestro  interiore".  A  sostegno  di
quanto cio' che viene affermato in termini concettuali si traduca  in
risultati concreti, non viene fornito alcun tipo  di  documentazione.
Anche qualora si condividesse che il metodo migliore per valutare  il
risultato di un trattamento psicoterapico fosse il caso singolo,  non
viene prodotta alcuna pubblicazione a sostegno di cio'. 
  Questa impostazione appare in  evidente  contrasto  con  i  criteri
definitori  della  validita'  scientifica  dell'indirizzo  teorico  e
metodologico  pubblicati  sul  sito  web   del   Miur   con   decreto
direttoriale prot. 14612 del 10  maggio  2018,  che  si  riferisce  a
riferimenti documentati aggiornati (pubblicazioni scientifiche) delle
evidenze  scientifiche  che   dimostrano   l'efficacia   dei   metodi
psicoterapeutici  da  insegnare  e  il   riconoscimento   scientifico
internazionale e nazionale dell'indirizzo adottato»; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di
ontosofia psicosomatica» con sede in Bari - via Umberto  Giordano  n.
22/A -, per i fini di cui all'art. 4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario, reso nella  seduta  del  28  novembre  2018,  dalla
Commissione  tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del   predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 dicembre 2018 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara