IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante:
«Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei
loro ingredienti» e, in particolare, l'art. 7;
Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati
nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158,
concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva
2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la
direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i
solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti»;
Vista la direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre
2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella
preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale la predetta
direttiva 2016/1855/UE;
Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio superiore
di sanita' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di
purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello
comunitario;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato I, parte II - «Solventi di estrazione e loro
condizioni di impiego», del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4
agosto 2011, n. 158, la tabella relativa alla voce «Etere dimetilico»
e' sostituita dalla seguente:
+------------------+-----------------------------+------------------+
| | |Limiti massimi di |
| | |residuo nel |
| |Condizioni di impiego |prodotto |
| |(descrizione sommaria |alimentare o nel |
|Nome |dell'estrazione) |suo ingrediente |
+------------------+-----------------------------+------------------+
| | |0,009 mg/kg nei |
| | |prodotti a base di|
| | |proteine animali |
| | |sgrassate, |
| |Preparazione di prodotti a |compresa la |
| |base di proteine animali |gelatina 3 mg/kg |
| |sgrassate, compresa la |nel collagene e |
| |gelatina (*) Preparazione di |nei derivati del |
| |collagene (**) e derivati del|collagene, tranne |
|Etere dimetilico |collagene, tranne la gelatina|la gelatina |
+------------------+-----------------------------+------------------+
(*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile,
gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene
prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali,
conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n.
853/2004.
(**) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine
ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle
pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2018
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2018
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3422