IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare
situazioni di grave difficolta' nelle dinamiche dei rapporti di
mercato e con la pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento
di criticita' riscontrate nella realta' sociale, quali il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di
medicina generale e di dirigenti scolastici;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione
dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e
per gli affari europei;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche
amministrazioni
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono
in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'
contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di
crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca
sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di
entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata
dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per
cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il
minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora,
maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI
beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni,
per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di
garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni
caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita
registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui
alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del
versamento alla medesima sezione, da parte della banca o
intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il
predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI
beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio
in linea con i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.