Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato  nella  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 106, prima  colonna,  all'art.
21, dove e' introdotto l'art. 13-bis, comma 1, 
 dove e' scritto: 
    «1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore puo'  disporre
per ragioni di 0., nei...», 
leggasi: 
    «1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore puo'  disporre
per ragioni di sicurezza, nei...».