Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 106, prima colonna, all'art. 21, dove e' introdotto l'art. 13-bis, comma 1, dove e' scritto: «1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore puo' disporre per ragioni di 0., nei...», leggasi: «1. Fuori dai casi di cui all'art. 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei...».