IL MINISTRO DELLE POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL
                               TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220  relativo
alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali
e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la
salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle
piante; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1506   della
Commissione, del 10 ottobre 2018 relativo a talune misure eccezionali
di sostegno del mercato nel settore  delle  uova  e  del  pollame  in
Italia; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che fissa le disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari. 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive
modificazioni, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Considerato che a partire dal 30 aprile 2016, in alcune regioni del
nord Italia, sono stati riscontrati  e  notificati  alla  Commissione
europea numerosi casi di influenza aviaria ad  alta  patogenicita'  a
seguito dei quali si sono rese necessarie misure  sanitarie  volte  a
contenere il diffondersi  dell'epidemia,  in  particolare  attraverso
l'istituzione di zone di protezione e  sorveglianza  e  di  ulteriore
restrizione; 
  Considerato che il 9 marzo 2018 la Commissione  ha  ricevuto  dalle
autorita'  italiane  una  richiesta  formale  di  partecipazione   al
finanziamento di talune  misure  eccezionali  di  sostegno  ai  sensi
dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013  per  i
focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre  2017.  Il
1° giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018  e  l'11  luglio
2018 le autorita' italiane  hanno  chiarito  e  documentato  la  loro
richiesta. 
  Considerato che l'art. 1 del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2018/1506 dispone il cofinanziamento al 50% tra  UE  e  stato  membro
delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di  influenza
aviaria ad alta  patogenicita'  tra  il  30  aprile  2016  ed  il  28
settembre 2017; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  2,  lettera  c)  del  predetto
regolamento, la erogazione degli aiuti ai beneficiari  deve  avvenire
entro il 30 settembre  2019  affinche'  non  si  applichi  l'art.  5,
paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; 
  Ritenuto di dover stabilire le procedure per la  corresponsione  ai
soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie,  cosi'  come
disposti dalla richiamata normativa comunitaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE)  n.  2018/1506,
del 10 ottobre 2018, le misure eccezionali di  sostegno  del  mercato
avicolo italiano,  individuate  all'art.  2,  sono  applicabili  alle
seguenti categorie merceologiche:  pollo,  faraona,  anatra,  gallina
ovaiola, pollastra, pulcino  e  tacchino  ed  alle  uova  del  genere
gallus.