IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, 
                       FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della  Commissione  del
13 marzo 2017 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione  del
7 giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891  per
quanto riguarda le organizzazioni di  produttori  nel  settore  degli
ortofrutticoli; 
  Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del  regolamento  delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato  membro  di  adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni  o  delle
spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/892,   della
Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione  del
7 giugno 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892
recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i  settori
degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli  trasformati,  e   il
regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
categorie di prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche  e  le
relative restrizioni; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale
e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi  per  il
periodo 2018-2022; 
  Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n.  9286,  con  il
quale si  modifica  la  predetta  strategia  nazionale  adottata  con
decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969; 
  Viste le richieste di proroga inoltrate da  talune  amministrazioni
regionali, nonche' da rappresentanze della filiera, di  differire  il
termine di presentazione dei programmi operativi  decorrenti  dal  1°
gennaio 2019, dal 30 settembre al 20 ottobre 2018; 
  Considerato  che  il  termine  del  30  settembre  2018,   per   la
presentazione dei progetti dei programmi operativi decorrenti dal  1°
gennaio 2019 o dei progetti di modifica per gli anni  successivi  dei
programmi operativi  in  corso,  potrebbe  risultare  non  congruo  e
sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande alla  luce  del
nuovo quadro normativo nazionale dettato  dalla  Strategia  nazionale
ortofrutta aggiornata e conseguenti disposizioni applicative; 
  Ritenuto necessario procedere ad un  aggiornamento  ed  adeguamento
delle disposizioni nazionali attualmente  in  vigore  in  materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi, recate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n.  5927,
per conformarle al regolamento  (UE)  n.  2393/2017,  al  regolamento
delegato (UE) 2018/1145, al regolamento di esecuzione (UE)  2018/1146
ed al decreto ministeriale n. 9286 e permettere  alle  organizzazioni
di produttori di predisporre e presentare i  progetti  dei  programmi
operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, nonche'  i  progetti  delle
annualita' residue dei programmi operativi in corso,  sulla  base  di
una legislazione opportunamente rivista; 
  Ritenuto,  alla  luce  delle  novita'  regolamentari   unionali   e
conseguenti  lavori  di  adeguamento  delle  disposizioni  nazionali,
concedere  un  piu'  elevato  lasso  di  tempo  per   le   necessarie
valutazioni in sede di predisposizione  dei  programmi  operativi,  e
consentire  quindi  il  differimento  del   termine   per   la   loro
presentazione dal 30 settembre al 19 ottobre 2018; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 20 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto ministeriale 
                      18 ottobre 2017, n. 5927 
 
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n.  5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Fatte salve le definizioni di cui all'art.  3  del  regolamento
(UE)  n.  1308/2013  e  all'art.  2  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) "Ministero": il Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
  b) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
  c) "Regione": la regione o la  provincia  autonoma  competenti  per
territorio; 
  d)  "Organismo  pagatore":  l'Organismo  pagatore  competente   per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
  e) "OP", "AOP": rispettivamente  le  organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
  f)  "Ente   caritativo":   qualsiasi   Organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere  l'attivita'  di  cui  all'art.  34,  par.  4,
lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
  g) "Regolamento di base": il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
  h) "Regolamento delegato": il regolamento  delegato  (UE)  2017/891
della Commissione del 23 marzo 2017; 
  i) "Regolamento di esecuzione": il regolamento di  esecuzione  (UE)
2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017; 
  j) "VPC": il valore della produzione  commercializzata  determinato
conformemente agli articoli 22 e 23  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017; 
  k) "intervento": spesa  definita  e  distinta  nell'ambito  di  una
azione; 
  l) "socio non produttore": una persona fisica o giuridica  che  non
sia un produttore, come definito dall'art. 4,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non  partecipa  alle
attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.». 
  2. L'art. 5 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n.  5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento
delegato, l'OP puo'  autorizzare  i  soci  produttori  a  vendere  al
consumatore finale, per il suo fabbisogno personale,  direttamente  o
al di fuori della propria azienda, una parte del  volume  della  loro
produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento. 
  2. Ai sensi  dell'art.  12,  paragrafo  1,  lettere  b)  e  c)  del
regolamento delegato, l'OP  puo'  autorizzare  i  soci  produttori  a
commercializzare  essi  stessi  o  tramite  altra  organizzazione  di
produttori  appositamente  designata,  una  quantita'   di   prodotto
marginale o i prodotti che per  caratteristiche  intrinseche,  ovvero
per la  loro  limitata  produzione,  non  rientrano  di  norma  nelle
attivita' commerciali della loro organizzazione. 
  3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno  le
condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. 
  Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta  e  su  richiesta
motivata del socio. 
  4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata  in
base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2,  non  puo'  complessivamente
superare il 25% del volume della  produzione  del  socio  per  l'anno
considerato.». 
  3. L'art. 9 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n.  5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.   I   soci   non   produttori   non   possono    rappresentare,
complessivamente, piu' del 10% dei  diritti  di  voto  dell'OP.  Tale
disposizione deve essere statutariamente prevista. In  ogni  caso,  i
soci non produttori non possono partecipare al voto per le  decisioni
relative al fondo  di  esercizio  e  non  devono  svolgere  attivita'
concorrenziali con quelle dell'OP. 
  2. Il comma 1  non  si  applica  ove  lo  statuto  dell'OP  preveda
espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione
degli  organi  sociali  e  da   qualsiasi   decisione   inerente   il
riconoscimento e le attivita' ad esso legate.». 
  4. L'art. 15, comma 9, del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n.
5927, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Qualora  l'esito   della   verifica   svolta   successivamente
all'approvazione del programma operativo comporti una  riduzione  del
VPC dichiarato, il fondo di  esercizio  approvato  viene  ridotto  di
conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo  3,
del regolamento delegato.». 
  5. L'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  La  domanda  per  l'approvazione   del   programma   operativo
poliennale e' presentata alla regione ove l'OP risulta  riconosciuta,
entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di  realizzazione
del programma stesso,  completa  degli  allegati  tecnici.  Entro  il
successivo 31 ottobre la  domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 25. 
  2. La domanda  di  modifica  dei  programmi  operativi  poliennali,
prevista dall'art. 34 del  regolamento  delegato  relativamente  agli
anni successivi, e' presentata alla regione competente  entro  il  30
settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici.  Entro  il
successivo 31 ottobre la  domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 25. 
  3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2,
concernono, in particolare: 
  a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; 
  b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di  uno  o  piu'
nuovi  obiettivi,  oppure  l'eliminazione  di   uno   preventivamente
approvato; 
  c) la predisposizione del programma esecutivo  annuale  per  l'anno
successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; 
  d) la modifica della durata del  programma  pluriennale,  che  puo'
essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino
al periodo minimo di tre anni. 
  4. Le regioni, svolte le opportune  verifiche,  assumono  specifica
decisione  in  merito  ai  programmi  operativi  poliennali  e   alle
modifiche  per  l'anno  successivo,  rigettandoli   o   approvandoli,
eventualmente previo loro adeguamento  e  comunicano  al  piu'  tardi
entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo
pagatore,  anche  per  posta  elettronica   certificata,   unitamente
all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 
  5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere
al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno
successivo, il termine per l'approvazione dei programmi  operativi  e
delle loro modifiche per l'anno successivo. 
  6. La  domanda  di  modifica  dell'annualita'  in  corso,  prevista
dall'art. 34, paragrafo 2, primo  comma,  del  regolamento  delegato,
deve essere presentata al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun
anno,  inclusi  gli  allegati  tecnici,  ed  inserita   nel   sistema
informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre. 
  Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una  seconda
modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una  distinta
modifica  puo'  essere  presentata  per  implementare  il   programma
operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. 
  7. In deroga al comma 6,  le  specifiche  modifiche  necessarie  ad
attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi
possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi  momento
nel corso dell'anno. 
  8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: 
  a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o  interventi
diversi da quelli di cui al comma 12; 
  b) attuazione parziale dei programmi, fatto salvo  quanto  previsto
alla successiva lettera c). In nessun caso l'attuazione parziale puo'
comportare la riduzione di  oltre  il  50%  della  spesa  complessiva
approvata per l'annualita' in corso; 
  c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede  il  20%
dell'importo approvato della misura stessa; 
  e) modifica del VPC a seguito  di  riscontro  di  errori  palesi  e
conseguente variazione del Fondo di esercizio; 
  f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino  a  un  massimo
del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento  al  VPC
indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La
percentuale in aumento, puo' essere  elevata  secondo  necessita'  in
caso di fusioni  di  OP  con  contemporanea  fusione  dei  rispettivi
programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio  non  determina
un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea. 
  9. Le modifiche di cui al comma  8  devono  essere  preventivamente
approvate. Tuttavia, limitatamente agli interventi,  le  OP  possono,
sotto la propria responsabilita'  e  previa  immediata  comunicazione
alla regione, dare corso alle  modifiche  richieste  prima  di  avere
ricevuto la preventiva approvazione. 
  10.  Le  regioni,  applicando  le  disposizioni  del  capitolo   15
dell'allegato  al  presente  decreto,  valutano  le  motivazioni,  il
contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e  adottano
una decisione finale entro  tre  mesi  dalla  presentazione  completa
della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno
successivo. 
  11. Le  modifiche  in  corso  d'anno  non  possono  riguardare  gli
interventi gia' segnalati e controllati dall'Organismo  pagatore  con
esito negativo. Tali interventi  non  possono  essere  esclusi  dalla
rendicontazione delle spese. 
  12. Nell'ambito di una azione gia' approvata, gli interventi per  i
quali sono stabiliti valori massimi  ed  importi  forfettari  possono
essere modificati nei limiti di cui al comma 8, lettera c), senza  la
preventiva approvazione a condizione che l'OP  ne  dia  comunicazione
alla  regione  e  all'Organismo  pagatore  per  l'effettuazione   dei
controlli previsti in fase esecutiva. 
  Tutti i casi diversi dai predetti e da quelli di  cui  al  comma  8
sono  considerati  variazioni  di  spesa  e  devono  essere  comunque
comunicati  alla  regione  e  all'Organismo  pagatore.  Le   predette
variazioni rientrano nell'approvazione  delle  modifiche  di  cui  al
comma  6  o,  qualora  intervengano  successivamente  ad  esse,  sono
valutate  dall'Organismo  pagatore   in   fase   di   rendicontazione
dell'annualita'.». 
  6. L'art. 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le regioni, ove la produzione  ortofrutticola  commercializzata
dalle organizzazioni di produttori e' inferiore  al  20%  dell'intera
produzione ortofrutticola regionale, possono  chiedere  al  Ministero
l'attivazione  della  procedura   per   la   concessione   dell'aiuto
finanziario nazionale di cui all'art.  35  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. 
  2.  L'aiuto  e'  concesso  alle  OP   che   ne   fanno   richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al  comma
1. 
  3. A  decorrere  dall'anno  2019  potranno  beneficiare  dell'aiuto
finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto  nella  regione
considerata nei tre esercizi sociali  precedenti  l'anno  in  cui  e'
presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di  almeno  il  3%
rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con  il  penultimo
esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione  della  domanda
di aiuto. 
  4. Le AOP che realizzano un programma  operativo  totale,  chiedono
l'aiuto per conto delle OP interessate.». 
  7. L'art. 20 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che  sopravvengono  sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi
operativi una o piu' delle seguenti azioni: 
  a) investimenti che rendano piu' efficace la  gestione  dei  volumi
immessi sul mercato; 
  b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il
periodo di crisi; 
  c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a  seguito  di
un obbligo di estirpazione  per  ragioni  sanitarie  o  fitosanitarie
stabilito dell'autorita' regionale competente; 
  d) ritiro dal mercato; 
  e)    assicurazione    sulle     perdite     commerciali     subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali,  avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; 
  f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di
mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i  fondi  di
mutualizzazione; 
  g)  fornitura  di  servizi  di  orientamento  (coaching)  ad  altre
organizzazioni  di  produttori,  associazioni  di  organizzazioni  di
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 
  2. In presenza di condizioni di particolare gravita', il Ministero,
sentite le regioni,  puo'  eccezionalmente  autorizzare  la  raccolta
prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.». 
  8. L'art. 21 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: 
  a)  distribuzione  gratuita  a  opere  di   beneficienza   o   enti
caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto  i)
del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  b) realizzazione di biomasse a fini energetici; 
  c) alimentazione animale; 
  d)  trasformazione   industriale   no   food,   ivi   compresa   la
distillazione in alcool; 
  e) biodegradazione o compostaggio. 
  2. Le destinazioni di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1,  sono
consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore
l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.». 
  9. L'art. 22 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione
gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto  i)  dell'art.
34 del regolamento di base  solo  se  conferiti  ad  enti  caritativi
riconosciuti  secondo  la  legislazione  nazionale  e  regionale   in
materia,  accreditati  dagli  organismi  pagatori   secondo   criteri
stabiliti da AGEA ed  iscritti  nell'elenco  nazionale  tenuto  dalla
medesima Agenzia. 
  2. AGEA realizza il  portale  informatico  per  la  gestione  e  il
monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1
e l'attuazione di  quanto  previsto  all'art.  46,  paragrafo  2  del
regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le  OP  e  gli
enti caritativi riconosciuti.».