Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione
1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla
predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
entro il 31 maggio 2019 con le modalita' stabilite da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai
soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti
rate trimestrali di pari importo. (( Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata. )) E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie):
"Art. 24. Le violazioni delle norme contenute nelle
leggi finanziarie sono constatate mediante processo
verbale."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
"Art. 5. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a
comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
"Art. 43 (Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 57 Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma
dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma
dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto."
Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
1. - 2. Omissis
2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di
cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, riferite agli
investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui
al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84."
"Art. 84. Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a) (abrogata);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 115 e 116
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado."
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci."
"Art. 116. Opzioni per le societa' a ristretta base
proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere
esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59.
2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e
2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione
per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis.
Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti
dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano
l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso
articolo."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662):
"Art. 17. Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del paragrafo 1
dell'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 relativa al sistema delle
risorse proprie dell'Unione europea:
"Articolo 2
Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il
loro calcolo
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
dell'Unione le entrate provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,
importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale
comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle
istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi
doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di
applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche'
contributi e altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati,
determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno
Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a
tal fine non e' superiore al 50 % del reddito nazionale
lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sara'
fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di
tutti gli Stati membri.
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 114 del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione:
"Articolo 114
Interesse di mora
1. Sull'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione e' applicato un interesse di mora dalla
data di scadenza del termine prescritto fino alla data del
pagamento.
Per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, il tasso
di interesse di mora e' pari al tasso di interesse
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle
sue operazioni di rifinanziamento principali il primo
giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti
percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non e' l'euro, il
tasso di interesse di mora e' pari al tasso applicato il
primo giorno del mese in questione dalla banca centrale
nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento
principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure,
per uno Stato membro per il quale il tasso della banca
centrale nazionale non e' disponibile, il tasso piu'
equivalente applicato il primo giorno del mese in questione
sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato
di due punti percentuali.
2. Se l'obbligazione doganale e' sorta sulla base
dell'articolo 79 o dell'articolo 82, o se la notifica
dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un
controllo ex post, oltre all'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione viene applicato un
interesse di mora dalla data in cui e' sorta l'obbligazione
doganale fino alla data della notifica.
Il tasso dell'interesse di mora e' fissato a norma del
paragrafo 1.
3. Le autorita' doganali possono rinunciare ad
applicare un interesse di mora quando e' stabilito, sulla
base di una valutazione documentata della situazione del
debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi
difficolta' di carattere economico o sociale.
4. Le autorita' doganali rinunciano ad applicare un
interesse di mora se l'importo per ciascuna e' inferiore a
10 EUR."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 8. Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi;
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. (soppresso).
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
20 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16,
ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Omissis."