IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 979 e
980;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo
1, comma 626;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella
n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge
n. 208 del 2015;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare,
gli articoli da 19 a 22;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in
particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare,
l'articolo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge
finanziaria 2008)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, recante «Regolamento recante i criteri e le
modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica
prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2017, n. 136, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187,
recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 settembre 2016, n. 187
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il quinto «Visto» sono inseriti i
seguenti:
«Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare la Tabella
n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, per gli
anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la dotazione finanziaria
di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015»;
«Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare,
l'articolo 7»;
«Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante
"Disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'"
e, in particolare l'articolo 1»;
b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «nell'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli anni 2017 e 2018»;
c) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' fino al 30 giugno 2019 per i beneficiari che
compiono diciotto anni nell'anno 2018»;
2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;
e) all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «nell'anno 2017»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' entro e non oltre il 31
dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni
nell'anno 2018»;
f) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2019»;
g) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «del 2016» sono
inserite le seguenti: «, nonche', per l'anno 2018, dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205.»;
h) all'articolo 11, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della
legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018.»;
i) le parole «Ministero per i beni e le attivita' culturali»,
«Ministro per i beni e le attivita' culturali» e «MIBAC»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente,
le seguenti: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo», «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo» e «MIBACT».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 dicembre 2018
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bonisoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018, n. 2247
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 626, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' il seguente:
«626. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione
nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 e
nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta
elettronica di cui al citato comma 979, anche per
l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di
musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento
di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del
predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti
in bilancio nella parte II (sezione II) della presente
legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15
milioni di euro, secondo i criteri e le modalita' di cui
all'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli
studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II
livello dei conservatori di musica, degli istituti
superiori di studi musicali e delle istituzioni di
formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare
titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica
ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e'
concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del
prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire
del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto. ».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-202), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.».
«Art. 20. (Abrogato).».
«Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante
dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente
decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo
sia composto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze e da due
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai
rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa
corrente di previsione per ciascun ministero in materia di
informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle
allegate alla legge annuale di stabilita', non sia
inferiore al trenta per cento della previsione annuale
complessiva per le Amministrazioni centrali, affinche'
siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno
l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione
suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non
spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita'
comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro
partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo
statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina,
le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato
di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei
revisori dei conti.»
«Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione
dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore
generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli
enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi,
che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Direttore generale esercita in via transitoria le
funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di
cui all'art. 20, comma 2, in qualita' di commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'art.
20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli
enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite
all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'art.
20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei
compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere,
nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto
operativo di assistenza tecnica "Societa'
dell'informazione" che permangono nella disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di
missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni. E' fatto salvo il diritto di opzione per il
personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma
2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la
dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo
conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni
dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse
e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita
la tabella di equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti
trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art. 1
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10. Il comma 1 dell'art. 68 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, e' il seguente:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, della Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo nonche' quelle comunque destinate
all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e' soppressa a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo,
che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito
dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;" e il numero 12) e'
sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le
attivita' culturali;";
b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento
del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri", sono soppresse;
c) all'art. 28, comma 1, lettera a), le parole: ";
promozione delle iniziative nazionali e internazionali in
materia di turismo" sono soppresse;
d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente: "b-bis) turismo: svolgimento di
funzioni e compiti in materia di turismo, cura della
programmazione, del coordinamento e della promozione delle
politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.";
e) all'art. 34, comma 1, la parola: "due" e'
sostituita dalla seguente: "quattro".
4. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo" sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali".
5. La denominazione: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo".
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo", di cui all'art. 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata "Scuola dei beni e
delle attivita' culturali" e le sue attivita' sono riferite
ai settori di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo
statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
delle medesime risorse. Le risorse umane includono il
personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla
Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni
stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non
dirigenziale trasferito si applica il trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia'
previsti dalla normativa vigente. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
del personale trasferito, gia' in posizione di comando,
rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E'
riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni
dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. Al
contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
venticinque uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
articolo.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono adeguate
le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per
il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
11. All'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo";
b) le parole: "Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo".
12. L'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: "Ministro per il turismo e lo
spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo";
b) le parole: "Ministero per il turismo e lo
spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo".
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 21
settembre 2018, n. 108, e' il seguente:
«Art. 7 (Proroga di termini in materia di cultura). -
1. All'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, al primo periodo, dopo le parole "nell'anno 2017" sono
inserite le seguenti: "e nell'anno 2018".».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento
ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e
le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2016, n.
243.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista
dall'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre
2017, n. 218, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 10
e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e
le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La Carta e'
concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
2016 e negli anni 2017 e 2018. L'Amministrazione
responsabile di cui all'art. 4, comma 1, anche in accordo
con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
iniziative di informazione destinate ai beneficiari della
Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati
attraverso il Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito
"SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove
necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia
delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono
l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014.
Art. 4 (Soggetti responsabili per la realizzazione
della Carta). - 1. L'Amministrazione responsabile per
l'attuazione del presente decreto e' il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, di seguito "MIBAC". A tal
fine, il MIBAC si avvale, nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali,
dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale
d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a.
2. L'attivita' di comunicazione istituzionale
riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata,
nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che
risultano beneficiari della Carta di una comunicazione
postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di
116.000,00 euro per ciascuno degli anni 201, 2017 e 2018,
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 1.
Art. 5 (Attivazione della Carta). - 1. I soggetti
beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
ai sensi dell'art. 3, comma 2, sulla piattaforma
informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino
al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto
diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno
2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
nell'anno 2017, nonche' fino al 30 giugno 2019 per i
beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, a
ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una
Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi
naturali.
2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' negli anni 2017 e 2018 possono utilizzare la Carta
anche per l'acquisto di:
a) musica registrata;
b) corsi di musica;
c) corsi di teatro;
d) corsi di lingua straniera.
Art. 6 (Uso della Carta). - 1. La Carta e'
utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 da
parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di
eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre
2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di
eta' nell'anno 2017, nonche' entro e non oltre il 31
dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono
diciotto anni nell'anno 2018, per acquisti presso le
strutture e gli esercizi di cui all'art. 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai
sensi dell'art. 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e'
individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 7 determina la
riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo,
del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non
determinano variazione dell'importo disponibile da parte
del beneficiario.
Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi
commerciali). - 1. Le imprese e gli esercizi commerciali,
le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli
istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le
altre strutture ove si svolgono eventi culturali o
spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare
la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito
elenco, consultabile sulla piattaforma informatica
dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e
degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata.
La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle
credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede
l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione
e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni di
spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti
consentiti ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e
dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.
L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e'
previsto un biglietto di ingresso, e' redatto e trasmesso
al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
4. Per agevolare la registrazione di specifiche
categorie di esercenti o di determinate istituzioni
pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
associazioni di categoria.
Art. 10 (Trattamento e riservatezza dei dati
personali). - 1. Il MIBAC assicura il trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo
alla sola realizzazione dei compiti attinenti
all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica
prevista dall'art. 1, comma 979, della legge n. 208 del
2015 e dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016,
nonche', per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205. Esso provvede alla designazione del responsabile del
trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il
Garante per la per la protezione dei dati personali, le
modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati
personali.
Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma
980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare
entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
al citato art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016,
da impegnare entro il 31 dicembre 2017. Per l'anno 2018 si
provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo
1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della
legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre
2018.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBAC, al
Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro
il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita
alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi
dell'art. 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento
delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori
attribuzioni dell'importo di cui all'art. 5, comma 2, e da'
tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate
anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la
ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'art. 5,
comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».