IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e
(CEE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 10 e il
corrispondente allegato IV - parte IV, tabelle A e B e l'art. 78,
comma 1, lettera a) e il corrispondente allegato VII, parte I;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione
del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse
di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle
medesime;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184 della
Commissione del 20 aprile 2017, recante modalita' di applicazione
relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse
di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle
medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni, che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine;
Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18
giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento
(CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni
dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi;
Visto il decreto 16 gennaio 2015, recante nuove indicazioni e
modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto
riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche
introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e
integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari;
Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme
sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, recante norme
concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine;
Viste le circolari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 7218 del 29 dicembre 2014 e 4 aprile 2011,
n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei
prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti;
Viste le circolari ministeriali n. 175 del 9 gennaio 2014, n. 1467
del 25 febbraio 2014 e n. 2420 del 10 aprile 2014, recanti
disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e
bovine e alla trasmissione dei prezzi;
Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
Preso atto della «Intesa di filiera per il settore suinicolo»
sottoscritta a Mantova l'8 luglio 2013;
Visto il «Manuale sulle procedure operative e controllo
dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine», emanato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
disponibile all'indirizzo web www.politicheagricole.it nella sezione
dedicata alla classificazione delle carcasse bovine e suine;
Vista la decisione della Commissione europea 2014/38/UE, del 24
gennaio 2014, relativa all'autorizzazione dei metodi di
classificazione delle carcasse di suino in Italia;
Considerato che si rende necessario aggiornare il decreto
ministeriale 8 agosto 2008, n. 2551, recante le modalita' applicative
dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della
Commissione sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta'
non superiore a dodici mesi;
Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali
aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente
vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della
rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di
garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della
carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Italia non applica una tabella
unionale di classificazione delle carcasse ovine;
Considerato che le strutture di macellazione che intendano
effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine, devono
richiedere la preventiva autorizzazione;
Visto che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) n.
2017/1182 della Commissione, gli Stati membri possono decidere che le
condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e
suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto
II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono
obbligatorie per i macelli che abbattono meno di 150 bovini di eta'
non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua e meno di
500 suini come media settimanale annua;
Considerato tuttavia che, per garantire la rappresentativita' della
rilevazione dei prezzi, e' opportuno esentare dall'obbligo di
classificazione delle carcasse solamente le imprese che effettuano
macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a
settimana, previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine,
le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre
utilizzare due distinte equazioni di stima per ciascuno strumento
autorizzato, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e'
compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra adatta alla classificazione del
suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e 180 kg;
Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei
propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;
Considerato che e' opportuno mantenere l'obbligatorieta'
dell'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione
delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle
carcasse suine e del portale www.sian.it per la trasmissione delle
informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse
bovine;
Considerato che le imprese che effettuano la macellazione di bovini
per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di
acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e
trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone
fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini
per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 26 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione
delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei
bovini adulti e dei suini nonche' le modalita' di comunicazione dei
relativi prezzi di mercato, conformemente a quanto previsto dal
regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione e dal
regolamento (UE) di esecuzione della Commissione n. 2017/1184 e le
modalita' di commercializzazione dei bovini di eta' inferiore ai
dodici mesi, come definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n.
1308/2013.