IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   e successive   modificazioni   e    integrazioni      («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   recante   «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5,
lettere f) ed f-bis) del predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e successive modificazioni e integrazioni («Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello   Stato   -
finanziaria 2007»), con cui sono state confermate, per gli anni  2007
e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa  farmaceutica
assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione  del  Consiglio
di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre  2006,  n.
296, il quale ha consentito alle aziende  farmaceutiche  di  chiedere
all'AIFA la sospensione  degli  effetti  di  cui  alla  deliberazione
citata, previa dichiarazione di impegno al  versamento  alle  regioni
degli importi individuati da apposite tabelle  di  equivalenza  degli
effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la determinazione 27 settembre 2006, concernente «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione,
nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei
medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%,
come da determinazione del 30 dicembre 2005 ed il mantenimento  delle
predette misure sino ad integrale copertura del  disavanzo  accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine  del  15
febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1,  comma  3  determinazione  AIFA  9  febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuatele quote di spettanza dovute al  farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n.
662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e  227  legge
27 dicembre  2013,  n.  147  («Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»), dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1 comma  796,  lettera
g) della legge 296/2006, della riduzione di prezzo del  5%,  disposta
con determinazione del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determinazione 22 dicembre 2017, n. 2129 («Procedure di pay-back 5% -
Anno 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
300 del 27 dicembre 2017), la quale ne ha regolamentato,  per  l'anno
2017, la relativa procedura, specificando i prezzi delle  specialita'
medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della
sospensione del 5%, nonche' i prezzi delle specialita' medicinali cui
era stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  7  febbraio  2018,  n.   211,   di
aggiornamento delle specialita' medicinali suddette  e  dei  relativi
prezzi oggetto della citata determinazione n. 2129/2017; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2018, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendono  avvalersi  della  sospensione
del 5%  di  cui  all'art.  1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge
n. 296/2006, nonche' dei prezzi delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che non manifestano la detta volonta' ovvero che, pur  avendo
manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto  in
favore delle regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta  determinazione  dei  prezzi,
anche per il procedimento di cui  all'anno  2018,  le  differenze  di
prezzo tra prodotti  uguali  o  analoghi  cui  eventualmente  indotte
dall'applicazione del pay-back 5%  non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  («Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione  amministrativa»)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, il decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile
2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»)
e successive modificazioni e  integrazioni,  nonche'  il  regolamento
AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni e  integrazioni per  l'accesso  ai
documenti amministrativi e per la dematerializzazione; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% 2018, pubblicata sul portale AIFA il 27 novembre 2018,
con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi,  a
decorrere dalle ore 18,00 della medesima  data,  attraverso  il  link
«Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA Front-End dedicata  per
prendere visione dell'elenco  dei  prodotti  per  i  quali  avrebbero
potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del  5%
per le specialita' medicinali a fronte del versamento (pay-back)  del
relativo controvalore  su  appositi  conti  correnti  indicati  dalle
singole regioni, fissandone le tempistiche per la  partecipazione  al
procedimento; 
  Considerate le note di chiarimenti divulgate sul portale  dell'AIFA
in data 4 dicembre, 5 dicembre e 12 dicembre 2018, con cui sono stati
forniti alle aziende ulteriori  aggiornamenti  e  dettagli  circa  le
tempistiche procedurali; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - 2018, pervenute all'AIFA sino alle  ore  18,00  del  13
dicembre 2018; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 20 dicembre 2018. 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  per  l'anno  2018
(allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2. In funzione della applicazione della  predetta  metodologia,  e'
approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art.  8,
comma 10 legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni  e
integrazioni («Interventi   correttivi    di    finanza    pubblica»)
classificati in classe A e H,  (e,  quindi,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1°
gennaio 2019, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli
rideterminati successivamente a tale data) e  dei  medicinali  per  i
quali, per il periodo 1° gennaio  -  31  dicembre  2018,  in  ragione
dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la  riduzione  del  prezzo
del 5%  di  cui  alla  determinazione  AIFA  del  27  settembre  2006
(allegato 2). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico del SSN,  altresi'  comprensivi
della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe H sono prezzi massimi  di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN applicati  a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione  prevista  dalla
determinazione AIFA del 3 luglio 2006.