Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare: 
    l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la gestione straordinaria
oggetto del decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla  data
del 31 dicembre 2018; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il quale prevede che
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza
con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla  base  dei  danni
effettivamente verificatisi, i contributi,  fino  al  100  per  cento
delle spese occorrenti, sono erogati per  far  fronte,  tra  l'altro,
agli interventi di  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli
immobili di edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo  distrutti  o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera  a)
ed alla delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita', e che, allo scopo di favorire  la  ripresa
dell'attivita' agricola e zootecnica e  ottimizzare  l'impiego  delle
risorse a cio' destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture
temporanee delle attivita' agricole e zootecniche che,  per  le  loro
caratteristiche, possono  essere  utilizzate  in  via  definitiva  e'
assentita,  su  richiesta  del  titolare  dell'impresa,  dall'Ufficio
regionale competente (lettera g); 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dalle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017, n.  30  del  21  giugno
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4  luglio  2017,
n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del 24 gennaio 2018, e n. 62 del  3  agosto  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
dal 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e,  in  particolare,  l'art.  7,
comma  1,  il  quale  prevede  che  le  domande  di  contributo  sono
presentate dai soggetti  legittimati  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  entro  il  31  ottobre  2018  mediante  la   procedura
informatica a tal  fine  predisposta  dal  Commissario  straordinario
ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dalle ordinanze n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, n. 46  del  10  gennaio
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio  2018,
e n. 62 del 3 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del  23  agosto  2018,  recante  «Misure  per   il   ripristino   con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 9, comma  1,
il quale prevede che le domande di contributo per gli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 1 e comma 1-bis, sono presentate  dai  soggetti
legittimati agli Uffici speciali per la  ricostruzione  entro  il  31
ottobre 2018 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta
dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a
mezzo PEC; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018,
recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a  uso
agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data
dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'»  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, il quale  prevede  che  entro  il  31
ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  possono
presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente domanda di contributo  per  gli  interventi  di  cui  alla
medesima ordinanza; 
  Preso atto che alcuni Uffici speciali per  la  ricostruzione  hanno
rappresentato l'esiguita' del  numero  delle  domande  di  contributo
pervenute per interventi di ricostruzione per danni gravi rispetto al
numero   complessivo   di   edifici   danneggiati   (cfr.   la   nota
CGRTS-0015027-A-24/10/2018  pervenuta  a  mezzo   mail   dall'Ufficio
speciale per la ricostruzione della Regione Marche, nonche' l'analoga
nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione  Umbria
pervenuta a mezzo mail in data 24 ottobre 2018), di modo  che  appare
evidente la necessita' di  una  proroga  dei  termini  suindicati  in
considerazione del progressivo superamento delle  criticita'  che  ad
oggi  hanno  impedito  un   efficace   avvio   delle   procedure   di
ricostruzione  privata  e  dell'esigenza  di  assicurare  l'effettiva
entrata a regime delle stesse; 
  Rilevato, inoltre, quanto all'ordinanza n. 68 del 2018, che essendo
la stessa entrata in vigore solo in data 5 ottobre 2018,  il  termine
ivi indicato appare inadeguato a  consentire  a  tutti  i  potenziali
interessati la predisposizione e la  presentazione  dei  progetti  di
delocalizzazione; 
  Ritenuta, alla luce  di  quanto  rappresentato,  la  necessita'  di
disporre una proroga dei termini stabiliti dalle ordinanze suindicate
per la presentazione delle domande di contributo per  gli  interventi
di ricostruzione  privata  e  di  delocalizzazione  definitiva  degli
immobili a uso agricolo e zootecnico,  e  che  allo  stato  il  nuovo
termine puo' essere fissato al 31 dicembre 2018, con salvezza di ogni
ulteriore determinazione sulla base di quelle che saranno  le  scelte
legislative  in  ordine  ad  una  eventuale  proroga  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 29 ottobre 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone:  
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1.  All'art.   7,   comma   1,   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole  «31  ottobre  2018»
sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2018».