IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 195, commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016,
con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in  conformita'   alle   predette
disposizioni, all'ulteriore  aggiornamento  biennale  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato codice in  misura  pari
all'intera variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati,  media  nazionale,  verificatasi  nel
biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018; 
  Ritenuto peraltro di dover escludere  dal  predetto  aggiornamento,
non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore,
le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi  7-bis  e
7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del  Nuovo
codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis
e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2016  al  30  novembre  2018,   accertato
dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,2%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento biennale della  misura  delle  sanzioni  amministrative
  pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada. 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
e integrazioni e' aggiornata in  misura  pari  all'intera  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel  2,2%,  e
gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al
31 dicembre  2018  si  intendono  sostituiti  dai  rispettivi  valori
aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.