IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto   2005
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 settembre  2005,  n.  204,  come  modificata
dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  26  febbraio  2008,  n.  48;  16  dicembre  2008,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  febbraio  2009,  n.  27;  3
dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2010,
n. 303; 13 dicembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2013, n. 1;  11  dicembre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo  2015  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  aprile  2015,  n.  87;  19  dicembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2016,  n.  305,  13
dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  2017,
n. 303; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto il decreto 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri  di
attuazione e delle modalita' di  accesso  al  Fondo  per  l'emergenza
avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2018, n.
91; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE
e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002,  (CE)  n.
882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
la direttiva 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,  76/894/CEE  e
2009/470/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16
ottobre 2017  con  cui  l'EFSA  ha  valutato  il  rischio  d'ingresso
dell'influenza  aviaria  nell'UE  e  ha  analizzato   i   metodi   di
sorveglianza e il monitoraggio da  parte  degli  Stati  membri  e  le
misure  che  essi  assumono  per  ridurne  al  minimo  la  diffusione
affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli
allevatori avicoli e  i  detentori  di  pollame  dovrebbero  adottare
opportune misure di gestione tese a evitare il contatto  diretto  tra
uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo
il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale)
e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; 
  Rilevato altresi' che il  suddetto  parere  ha  confermato  che  la
rigorosa applicazione di  misure  di  biosicurezza  svolge  un  ruolo
fondamentale  per  la  prevenzione   della   diffusione   dei   virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' dai  volatili  selvatici
al pollame e ad altri volatili in cattivita'; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1136  della  Commissione
del 10 agosto 2018 che stabilisce misure di riduzione del  rischio  e
di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione  precoce
dei  rischi  di  trasmissione  al  pollame,  attraverso  i   volatili
selvatici, dei virus dell'influenza aviaria  ad  alta  patogenicita',
con cui la Commissione ha  ritenuto  necessario  rivedere  le  misure
stabilite nella decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 tenuto conto
dell'attuale situazione epidemiologica nel pollame, in altri volatili
in cattivita' e nei volatili selvatici nell'Unione e nei paesi  terzi
pertinenti in termini di rischio, in considerazione del  parere  EFSA
del 2017 e delle  successive  relazioni  scientifiche  sull'influenza
aviaria dell'EFSA, nonche' dell'esperienza che gli Stati membri hanno
acquisito nell'attuazione delle misure disposte  dalla  decisione  di
esecuzione medesima; 
  Considerato che a livello  internazionale  l'influenza  aviaria  e'
ancora diffusa e che, pertanto, e' necessario  mantenere  elevato  il
sistema di controllo e tracciabilita' degli  alimenti,  dei  mangimi,
degli animali destinati alla produzione  alimentare  e  di  qualsiasi
altra sostanza atta o destinata a entrare a far parte di un  alimento
o di un mangime; 
  Visto il  «Working  document  SANTE/11259/2018  -  Outcome  of  the
evaluation procedure of the  eradication,  control  and  surveillance
programmes  submitted  by   Member   States   for   Union   financial
contribution for 2019 and following years:  list  of  the  programmes
technically approved and final amount allocated to each  programme.»,
con il quale la Commissione europea  ha  approvato  il  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria presentato dall'Italia per il 2019; 
  Considerato necessario mantenere livelli elevati  di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica nelle more dell'adozione,  entro
il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del richiamato
regolamento (UE) n. 2016/429 , che entrera' in vigore  il  21  aprile
2021, anche prorogando l'efficacia delle  misure  di  biosicurezza  e
delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con  l'ordinanza
del Ministro della salute 26 agosto  2005,  al  fine  di  ridurre  il
rischio di trasmissione del virus influenzale; 
  Visto il documento predisposto dal Gruppo di lavoro  interregionale
sulle biosicurezze avicole, composto da rappresentanti delle  Regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia trasmesso con nota  del  7  agosto
2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Centro  nazionale  di   referenza   per
l'influenza aviaria presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie, espresso con nota del 23 novembre 2018; 
  Ritenuto, pertanto urgente e necessario confermare e rafforzare  le
misure di biosicurezza e  le  altre  misure  di  polizia  veterinaria
introdotte con l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto  2005,
e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31  dicembre
2018, al fine  di  ridurre  il  rischio  di  trasmissione  del  virus
influenzale; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1  dell'art.  5-bis  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato  con  Working  Document  SANTE/11788/2017,  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2018  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: « nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria  approvata  con  Working  document  SANTE/11259/2018  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2019  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi». 
  2. L'Allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto
2005 e' sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza. 
  3. L'Allegato C dell'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto
2005 e' sostituito dall'Allegato C della presente ordinanza.