LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'art. 108, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58,  che  impone  a  chiunque   venga   a   detenere   una
partecipazione  superiore  al  novanta   per   cento   del   capitale
rappresentato da titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne  faccia  richiesta
se non ripristina entro novanta giorni un  flottante  sufficiente  ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; 
  Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108; 
  Visto l'art. 50, comma 3, del proprio  regolamento  del  14  maggio
1999, n. 11971; 
  Vista la comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio 2011,  con
la quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio  dei
poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998,  in
materia   di   modifica   della   percentuale   rilevante   ai   fini
dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 108 del  medesimo
decreto; 
  Vista la comunicazione del 6 dicembre 2018,  effettuata,  ai  sensi
dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, da Rossini Investimenti S.p.A., in relazione all'offerta pubblica
di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni  ordinarie
emesse da Recordati S.p.A.; 
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare per le azioni ordinarie  emesse  da  Recordati  S.p.A.  una
soglia di possesso superiore al limite del  90  per  cento  stabilito
dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998; 
  Vista la comunicazione di Borsa Italiana  S.p.A.  del  13  dicembre
2018, con la quale la stessa, in base ai  criteri  di  determinazione
indicati nella citata comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio
2011, ha segnalato il ricorrere delle condizioni  per  l'innalzamento
della soglia di possesso sopra citata dal 90  per  cento  al  92  per
cento  del  relativo  capitale   ordinario,   tenendo   conto   della
capitalizzazione dell'emittente; 
  Ritenuto che una percentuale di flottante per le  azioni  ordinarie
emesse da Recordati  S.p.A.  pari  all'8  per  cento,  e'  idonea  ad
assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; 
 
                              Delibera: 
 
  Di elevare al 92 per cento la percentuale prevista  dall'art.  108,
comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  per  le
azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A., ai sensi  dell'art.  112
del medesimo decreto. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob. 
 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
                                      Il presidente vicario: Genovese