IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania; Considerato che, il predetto evento sismico ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione siciliana composta da personale appartenente alla medesima amministrazione, nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento ivi compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Il Commissario delegato e' autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.