IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  dell'evento  sismico  che  il  giorno  26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea,
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,  Aci  Sant'Antonio,
Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania; 
  Considerato che, il predetto  evento  sismico  ha  determinato  una
grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza dei beni  pubblici  e  privati,  nonche'  l'evacuazione  di
numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture,
agli edifici pubblici e privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dall'evento  sismico  di
cui  in  premessa,  il  dirigente  generale  del  dipartimento  della
protezione  civile  della  presidenza  della  Regione  siciliana   e'
nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi di un'apposita struttura  interna  alla  Regione  siciliana
composta da personale  appartenente  alla  medesima  amministrazione,
nonche'  della  collaborazione  delle  strutture   e   degli   uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti  attuatori  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato, predispone, nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  15,  entro  sessanta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione  interessata  dall'evento  ivi
compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti
e necessari per la rimozione delle  situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e
alle misure volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa  nei
comuni e nei territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di
natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle
ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed
e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento
della protezione civile. 
  6. Il Commissario delegato e' autorizzato, stante  l'urgenza  degli
interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso  alle  misure
ivi previste nelle more dell'approvazione del piano. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, anche a titolo di anticipazione nel  limite  del  40%  del  valore
degli   interventi   assentiti,   e   sono   rendicontate    mediante
presentazione  di  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta,
nonche' attestazione della sussistenza del nesso  di  causalita'  con
gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo
del Commissario delegato. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.