IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26
dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea,
Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio,
Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;
Considerato che, il predetto evento sismico ha determinato una
grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di
numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture,
agli edifici pubblici e privati;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna,
consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle
popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle
strutture interessati dall'evento in questione;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Dispone:
Art. 1
Nomina Commissario delegato e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di
cui in premessa, il dirigente generale del dipartimento della
protezione civile della presidenza della Regione siciliana e'
nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione siciliana
composta da personale appartenente alla medesima amministrazione,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'art. 15, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da
sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento ivi
compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti
e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della
funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e
alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei
comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di
natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle
ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai
sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed
e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
6. Il Commissario delegato e' autorizzato, stante l'urgenza degli
interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure
ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma
2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore
degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante
presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta,
nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con
gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata
da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo
del Commissario delegato.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.