IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base e'
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti
massimi vengono aggiornati triennalmente;
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale
sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai
revisori dei conti;
Considerata la necessita' di aggiornare tali dati, prendendo in
considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonche' la
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
Considerata l'opportunita' di aggiornare i parametri relativi al
valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di
investimento, sulla base dei dati piu' aggiornati in possesso del
Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;
Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di
popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore
30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica
esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica
anche l'ulteriore incremento del 30%;
Assunto altresi' che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo
decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione
della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi
base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui
all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Decreta:
Art. 1
1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad
ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane e' pari, per
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura
indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le
seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui
spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui
spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente
decreto.
2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio
dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente
decreto non ha effetto retroattivo.