IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge
del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge
7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione
finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del
TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in
grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo
insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da
destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante,
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti
obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali
indispensabili;
Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-quinquies,
con i quali e' previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 e'
concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale
stabilisce, altresi', le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni,
a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata
l'anticipazione;
Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei
comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il
riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo
concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle
retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei
mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei
servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalita'
previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri
per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei
limiti della misura massima di 20 milioni di euro;
Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni
di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;
Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi
dell'art. 243-quinquies, comma 3, del TUOEL, le modalita' per la
restituzione dell'anticipazione medesima;
Decreta:
Art. 1
Concessione anticipazione di cassa
1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto, e' concessa, ai sensi dell'art. 243-quinquies,
un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti
obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali
indispensabili.