IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto
decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina
periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre
modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali
territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
Visto il decreto del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018, con cui sono state fissate le
condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al
predetto decreto ministeriale del 6 settembre 2018, fissando nuovi
livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;
Decreta:
Art. 1
1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a
tasso variabile.