IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto
di massima») e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237  del  10  ottobre
2016, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di  interesse  negativi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e del
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge  di  approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, a
norma dell'art. 21, comma 11-ter, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196; 
  Visti i propri decreti in data 24 aprile, 29 maggio, 27 giugno,  26
luglio, 29 agosto, 26 settembre, 29 ottobre e 28 novembre 2018, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime  sedici  tranche  dei
certificati di credito del Tesoro con tasso  d'interesse  indicizzato
al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»),  con  godimento  15
marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  diciassettesima  tranche  dei  predetti
certificati di credito del Tesoro. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una diciassettesima tranche  dei  CCTeu,  con
godimento 15  marzo  2018  e  scadenza  15  settembre  2025,  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500  milioni  di
euro e un importo massimo di 750 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 15 marzo e al 15 settembre di  ogni
anno. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al  presente
decreto e' pari a 0,141%. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
all'art. 18 del decreto medesimo.