IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e
143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e
36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del
territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente
regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS
e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19
dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle
perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del
personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione
antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto
al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2
aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di
formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli
attestati di formazione del personale per quanto concerne gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012,
n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti
regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare
l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale
ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e
stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di
esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n.
303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n.
308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o
di esecuzione adottati dalla Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, cosi' come modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25
luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione della
relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad
effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.
1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono
gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il
regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e
sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2
aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della
Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che
ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della
Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento
(UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli
Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.
308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al
momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate
con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo
13 agosto 2010 n. 155;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato,
espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi
rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre
2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del
regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorita' competenti di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo,
all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15,
paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti
per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di
certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli
articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e
5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5
del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi
di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
307/2008;
e) stabilisce le modalita' di riconoscimento dei certificati e
attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e
delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la
pubblicita' notizia delle informazioni sulle attivita' disciplinate
dal presente decreto, nonche' la trasparenza delle attivita'
medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per
la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle
vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' alle
attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e
smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di
dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione
del regolamento medesimo;
i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O., cosi' recita:
«Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea in materia di formazione
professionale, nonche' gli interventi preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o
delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse
attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di
dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il
Sistema informativo lavoro previsto dall'art. 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche
professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
e dei crediti formativi e delle loro modalita' di
certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per
l'accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini,
formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e
gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del
personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale dei lavoratori italiani
all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita'
formative idonee per il conseguimento di un titolo di
studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in
particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191,
comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze
armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e,
in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo
Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione
della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita
funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti
altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i
seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del
sistema complessivo della formazione professionale, in
accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la
valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di
una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive
dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di
quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei programmi operativi multiregionali di formazione
professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del
paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni
esercitati dallo Stato in ordine agli istituti
professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n.
1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
«Art. 143 (Conferimenti alle regioni). - 1. Sono
conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate dall'art. 145 tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale",
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art.
142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione
degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali
e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad
essa trasferite in materia di formazione professionale.».
Il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O., cosi' recita:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., cosi' recita:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela
del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123
(Regolamento recante norme concernenti la fusione
dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto,
denominato Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007
del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre
2007, n. L 333.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007
del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.
- Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli
estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione del personale addetto al recupero di taluni
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008,
n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i
programmi di formazione e le condizioni per il
riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del
personale per quanto concerne gli impianti di
condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e'
pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43 (Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra), abrogato dal
presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 2012, n. 93.
- Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
L 150.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014 recante il formato e le
modalita' di trasmissione della relazione di cui all'art.
19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra
e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che
stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle
etichette per i prodotti e le apparecchiature che
contengono gas fluorurati a effetto serra (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre
2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita'
al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore
fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra,
nonche' per la certificazione delle imprese per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati a effetto serra e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della
Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche addette all'installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al
recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori
elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il
regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile
2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L
301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, il formato della notifica dei programmi di
formazione e certificazione degli Stati membri, che ha
abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della
Commissione del 2 aprile 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, modalita' dettagliate relative alla
dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul
mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte
di un organismo di controllo indipendente e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
(Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
46.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2010, n. 216, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) n.
517/2014, (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) 2015/2066
(CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle
premesse.