IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398,  e  successive  modifiche,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico» di seguito «Testo unico», in particolare l'art. 3,  ove  si
prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti  cornice
che consentano al Tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato  interno  o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il  ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto in particolare, l'art. 3,  comma  1-bis  del  suddetto  testo
unico, con cui il  Tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare  accordi  di
garanzia  bilaterale  in  relazione  alle  operazioni  in   strumenti
derivati; 
  Visto il decreto ministeriale per l'attuazione delle  garanzie,  n.
103382 del 20 dicembre 2017 (di seguito «Decreto garanzie»); 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato all'art.  7  dal  decreto  ministeriale  n.  9487  del  1°
febbraio 2005,  con  il  quale  vengono  regolate  le  operazioni  di
concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici
di negoziazione; 
  Visto,  altresi',  l'art.  5  del  testo  unico,   riguardante   la
«Disciplina  del  conto  intrattenuto  dal  Tesoro  presso  la  Banca
d'Italia per il servizio di Tesoreria»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con  il
quale sono state disciplinate le modalita'  di  movimentazione  della
liquidita' depositata sul conto  disponibilita'  del  Tesoro  per  il
servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti
ad  esso  assimilabili  e  per   la   selezione   delle   controparti
partecipanti alle relative operazioni; 
  Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: 
    contratti-quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.»),    associazione    di    categoria    internazionalmente
riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle operazioni in strumenti  finanziari  derivati,
accordi  con  le  medesime  istituzioni  finanziarie   al   fine   di
regolamentare le operazione medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con  il  quale,
mentre si  attribuisce  agli  organi  di  Governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai  dirigenti  l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art.  5,  comma
2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla direzione II; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice  dei  contratti  pubblici»  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.  196  e  successive  modifiche,
recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; 
  Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3 del Testo  unico,  per  l'anno  finanziario
2019 le  operazioni  di  emissione  dei  prestiti  verranno  disposte
mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega,
dal dirigente generale capo della direzione II del  Dipartimento  del
Tesoro (di seguito  «Direttore  della  direzione  II»).  In  caso  di
assenza  o  impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni   predette
potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del  Tesoro,
anche in presenza di  delega  continuativa.  In  caso  di  assenza  o
impedimento di entrambi, le  operazioni  di  emissioni  dei  prestiti
verranno disposte da altro Dirigente Generale delegato a firmare  gli
atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. 
  2. Il Dipartimento del Tesoro  potra'  procedere  ad  emissioni  di
titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati  finanziari,
a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre,  procedere  all'emissione
di  tranche  di  prestiti  vigenti  per  consentire  il  ricorso   ad
operazioni di pronti contro termine  o  altre  in  uso  nella  prassi
finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.