IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n.  218,  recante  «Misure  di  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali», e, in particolare, l'art. 2, comma 3 secondo cui «nei  casi
di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli  1  e  2  del
vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320,  e'  previsto
l'obbligo della denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando  sia
necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce  che
gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano
abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalita' che saranno
stabilite con decreto ministeriale»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n.  298
recante il «regolamento per la  determinazione  dei  criteri  per  il
calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218,  recante  misure  per  la  lotta  contro
l'afta  epizootica  e  altre  malattie  epizootiche  degli   animali»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1989 n. 198; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella  e  di
altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; 
  Vista la direttiva n.  2003/99/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 novembre 2003 sulle  misure  di  sorveglianza  delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n.
90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.191,   recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/99/CEE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli
agenti zoonotici»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  200/2010  della  Commissione  del  10
marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  fissazione
di  un  obiettivo  dell'Unione  di  riduzione  della  prevalenza  dei
sierotipi di Salmonella  nei  gruppi  di  riproduttori  adulti  della
specie Gallus gallus; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1190/2012  della  Commissione  del  12
dicembre  2012  sull'obiettivo   dell'Unione   di   riduzione   della
Salmonella Enteritidis e Typhimurium  nei  gruppi  di  tacchini  come
previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013
concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui  al  Piano
nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar,
Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus  gallus,  in
attuazione dell'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013
concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui  al  Piano
nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis  e  Typhimurium  nei
tacchini da riproduzione e da ingrasso, in  attuazione  dell'art.  2,
comma 3, della  legge  2  giugno  1988,  n.  218»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89; 
  Vista la decisione di esecuzione n.  2014/288/UE della  Commissione
del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la  notifica
dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e  di  sorveglianza
relativi ad alcune malattie  degli  animali  e  zoonosi  cofinanziati
dall'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio  2014,  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione  delle  spese  relative,  tra   le   altre,   alla   filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  europeo, del  9  marzo  2016,   relativo   alle   malattie
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre  attivita'  ufficiali  per   garantire   l'applicazione   della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla salute delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari; 
  Visto il Piano nazionale  di  controllo  delle  salmonellosi  negli
avicoli per gli anni 2016-2018, approvato dalla  Commissione  europea
ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014, in  cui  sono
definiti, ai sensi del predetto regolamento (CE)  n.  2160/2003,  gli
obiettivi nazionali di riduzione della prevalenza  dei  sierotipi  di
salmonella rilevanti per la salute pubblica nelle popolazioni avicole
e le modalita' per raggiungerli; 
  Considerato che i predetti decreti del Ministro della salute del  4
febbraio  2013,  e  il  relativo  Piano  nazionale  di  controllo  di
Salmonella prevedono tra le misure di  controllo  l'abbattimento  dei
gruppi  di   riproduttori   Gallus   gallus positivi   a   Salmonella
Enteritidis e Typhimurium nonche' la distruzione delle  uova,  mentre
in caso di riscontro di positivita' per Salmonella Infantis, Hadar  e
Virchow prevedono l'indagine epidemiologica  per  la  verifica  della
corretta applicazione delle misure di biosicurezza; 
  Considerato che i medesimi decreti 4 febbraio 2013,  ai  rispettivi
articoli 1, comma 6, stabiliscono che, a partire dall'anno  2014,  le
procedure operative di intervento nel Piano  nazionale  di  controllo
delle salmonelle, sono stabilite con decreto del  Direttore  generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari  del  Ministero  della
salute; 
  Considerato che negli ultimi anni sul territorio nazionale e' stato
riscontrato un trend crescente di isolamenti di  Salmonella  Infantis
nella filiera agricola, in particolare, nei  polli  da  carne,  negli
alimenti e nei prodotti da questa derivati; 
  Considerato che l'elevatissimo numero di gruppi di polli  da  carne
positivi al sierotipo della Salmonella Infantis registrati  nell'anno
2017, con 1.668 gruppi positivi su 23.203  gruppi controllati, e'  in
parte riconducibile all'infezione di gruppi  di  riproduttori  Gallus
gallus; 
  Rilevato  inoltre  che  il  sierotipo  della  Salmonella  Infantis,
multiresistente agli antibiotici, e' caratterizzato da  una  notevole
capacita' di adattarsi ad ambienti anche sfavorevoli rendendone assai
complessa l'eliminazione dagli ambienti di allevamento; 
  Visto  il  parere,  pubblicato  il  27  febbraio  2018,   con   cui
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riscontrato
una percentuale significativamente alta di  resistenza  del  batterio
della Salmonella Infantis agli antimicrobici comunemente usati  nella
medicina umana e animale; 
  Visto il parere del 27 luglio 2018, con cui il Centro di  referenza
nazionale per  le  salmonellosi,  presso  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, ha sottolineato che al fine  di  limitare
la diffusione di  Salmonella  Infantis  dai  gruppi  di  riproduttori
positivi ai polli da carne, con l'obiettivo di ridurre  l'impatto  di
questo sierotipo sulla salute pubblica, e' necessario mettere in atto
nell'immediato efficaci strategie di controllo ovvero l'applicazione,
in caso di riscontro di positivita' nei riproduttori  Gallus  gallus,
delle medesime misure  sanitarie  previste  nel  Piano  nazionale  di
controllo delle salmonellosi per Salmonella Enteritidis,  Typhimurium
e variante monofasica di Salmonella Thyphimurium; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare il rispettivo art. 1 dei predetti
decreti  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013,  prevedendo
l'applicazione delle misure di abbattimento  nei  riproduttori  della
specie  Gallus  gallus  positivi  alla  Salmonella  Infantis   e   la
distruzione delle uova, disponendo che le condizioni e  le  modalita'
di abbattimento dei gruppi di animali positivi alle  salmonelle  sono
individuate  nel  Piano  nazionale  di  controllo   approvato   dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 13  del  regolamento  (UE)  n.
652/2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto  del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013
  concernente «Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano
  nazionale di  controllo  di  Salmonella  Enteritidis,  Typhimurium,
  Hadar, Virchow e Infantis  nei  riproduttori  della  specie  Gallus
  gallus, in attuazione dell'art. 2, della legge 2  giugno  1988,  n.
  218». 
 
  1. Al decreto del  Ministro  della  salute  4  febbraio  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « In applicazione dell'art. 2, comma 3  della  legge  2  giugno
1988, n. 218, sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di
abbattimento dei gruppi di animali risultati  positivi  a  Salmonella
Enteritidis, Typhimurium e Infantis, nonche' della distruzione  delle
uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al  «Piano  nazionale
di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e
Infantis nei riproduttori della specie  Gallus  gallus»,  di  seguito
denominato «Piano», approvato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 652/2014»