IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come
segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli
acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per
l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non
inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per
quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori
pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di
cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»;
Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7
agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per
cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, l'entita' della quota premiale
introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149;
Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012
e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata
all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
pari allo 0,30 per cento».
Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto
dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche
conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento»;
Visto, l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della
quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
Visto, l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della quota premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, infine, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018,
n. 91, che prevede, anche per l'anno 2018, che il riparto della quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
Vista la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018, approvata in
Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2018 (rep. atti n.
148/CSR) con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla
normativa sopra richiamata, si e' provveduto ad accantonare la somma
complessiva di 283.510.328,00 euro per le finalita' di cui alla
normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato
per l'anno 2018;
Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, destinato a
stabilire i criteri per l'assegnazione delle forme premiali in
attuazione del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo
149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, trasmesso in una
prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni il 22
novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013;
Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non e' stata
raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di
forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla
vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, non risulta ancora emanato;
Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota di che
trattasi formulata dal Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome con nota n. 871 del 19 febbraio 2018;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra
specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata
relativa all'anno 2018 pari a 283.510.328,00 euro;
Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sul presente
testo in data 1° agosto 2018 (rep. atti n. 151/CSR);
Decreta:
Art. 1
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e
modificato, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le
province autonome delle quote premiali relative all'anno 2018 per
complessivi 283.510.328,00 euro, come dettagliate nella tabella A che
fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle
motivazioni richiamate in premessa.
Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto della presente
proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso
delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 ottobre 2018
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3485