IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n.  52,  recante  «Riconoscimento  del
registro nazionale  italiano  di  donatori  di  midollo  osseo»  che,
integrando  la  disciplina  del  prelievo  delle  cellule  staminali,
midollari e periferiche a scopo di trapianto  di  cui  alla  legge  4
maggio 1990, n. 107, regola la ricerca del donatore compatibile e  la
donazione di midollo osseo, prevedendo in particolare: 
    all'art. 2, comma 1, il «Registro nazionale», istituito e gestito
dall'Ente ospedaliero «Ospedale  Galliera»  di  Genova,  quale  unica
struttura di interesse nazionale; 
    all'art. 2, commi 2 e 3, che il registro nazionale  dei  donatori
di midollo osseo - Italian Bone  Marrow  Donor  Registry  IBMDR  («di
seguito registro nazionale IBMDR») coordina le attivita' dei registri
istituiti a livello regionale, promuove la ricerca dei  donatori  non
consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori; 
    all'art. 3, commi 2 e  3,  che  alle  associazioni  dei  donatori
volontari di midollo osseo e alle relative federazioni si applica  la
disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio  1990,  n.
107 e che le associazioni dei donatori  volontari  di  midollo  osseo
devono comunicare ai registri regionali ed al registro nazionale  gli
elenchi dei propri iscritti; 
    all'art. 4, comma 1, che la donazione di midollo osseo e' un atto
volontario e gratuito; 
    all'art. 8, comma 2, che l'attivita' delle associazioni  e  delle
federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo e'
regolata da apposite convenzioni regionali  adottate  in  conformita'
allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita' che
ne definisce altresi' i requisiti idonei all'accreditamento,  sentita
la  Commissione  nazionale  per  i  trapianti   allogenici   da   non
consanguineo; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni che, abrogando
legge 4 maggio 1990, n. 107, ha dettato  la  nuova  disciplina  delle
attivita' trasfusionali, prevedendo in particolare: 
    all'art.  1,  comma  2,  lettera   c),   tra   gli   aspetti   da
regolamentare, anche le attivita' delle associazioni e federazioni di
donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle
associazioni e federazioni  delle  donatrici  di  sangue  da  cordone
ombelicale; 
    all'art. 5, l'inclusione, tra i livelli essenziali di assistenza,
della raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche e
la promozione del dono del sangue; 
    all'art. 6, comma 1, lettera c), l'individuazione da parte  delle
regioni   della   struttura   di   coordinamento   delle    attivita'
trasfusionali; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi  e  di  trapianti  di  organi  e  di  tessuti»  e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art.  10  che
prevede l'istituzione da parte delle regioni del Centro regionale per
i trapianti; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule
staminali emopoietiche presso registri e banche italiane  ed  estere,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  il  5  ottobre
2006 (rep. atti n. 2637); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano recante «Definizione dei poli di funzionamento
del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo,  sportello
unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali  emopoietiche
da donatore non consanguineo», sancito  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti 57/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante  «Caratteristiche  e  funzioni
delle strutture regionali di coordinamento  (SRC)  per  le  attivita'
trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13
ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR), che in particolare  prevede,  al
punto 6.2, che  la  SRC  svolga  funzioni  di  coordinamento  per  la
«Promozione della donazione volontaria,  anonima,  non  remunerata  e
consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali
emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cordone  ombelicale,
in collaborazione con le  associazioni  e  federazioni  dei  donatori
operanti negli specifici ambiti» e  al  punto  6.3,  le  funzioni  di
monitoraggio delle  attivita'  di  reclutamento  dei  donatori  e  di
cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e  degli  emocomponenti»,  pubblicato  nel  S.O.  n.  69  alla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE  che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche'  per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  in  tema  di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo
stoccaggio  e  la  distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani»   e
successive modifiche; 
  Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante  «Legge  quadro  sul
volontariato» e, in particolare, gli articoli 6 e 8; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007,  recante
«Indicazioni  sulla  finalita'  statutarie   delle   associazioni   e
federazioni dei  donatori  volontari  di  sangue»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, gli articoli
47 e 48; 
  Visto l'accordo per  la  compensazione  della  mobilita'  sanitaria
interregionale per gli anni 2014, 2015 e 2016,  di  cui  all'art.  9,
comma 2, dell'intesa n. 82/CSR del 10  luglio  2014,  concernente  il
nuovo patto per la salute  per  gli  anni  2014-2016,  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano il 2  febbraio  2017,  (rep.
atti 15/CSR); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 18»,  che
all'art. 14, comma 2, ha previsto che «La Commissione nazionale per i
trapianti allogenici da non consanguineo, di  cui  all'art.  9  della
legge 6 marzo 2001, n. 52, e' soppressa e le relative  funzioni  sono
trasferite  al  Centro  nazionale  trapianti,  che  le  esercita   in
collaborazione con il Centro nazionale sangue»; 
  Considerato che in attuazione della previsione di cui all'art.  14,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del
2013 e' stata istituita  presso  il  Centro  nazionale  trapianti  la
Commissione per  i  trapianti  allogenici  da  non  consanguineo  che
esercita le  funzioni  in  collaborazione  con  il  Centro  nazionale
sangue; 
  Tenuto conto che le  sorgenti  da  cui  si  estraggono  le  cellule
staminali emopoietiche a fini di  trapianto  sono  rappresentate  dal
sangue midollare (midollo osseo), dal sangue periferico e dal  sangue
del cordone ombelicale e che la diversa  fonte  implica  una  diversa
modalita' di prelievo nel donatore; 
  Considerato che la citata  legge  n.  52  del  2001  disciplina  la
ricerca e la donazione di cellule staminali emopoietiche, midollari e
periferiche, e che la  citata  legge  n.  219  del  2005  prevede  la
promozione del dono del sangue e la regolazione delle attivita' delle
associazioni e  federazioni  di  donatori  di  sangue  e  di  cellule
staminali emopoietiche; 
  Ritenuto necessario  disciplinare,  coerentemente  ai  principi  di
programmazione sanitaria in  materia  di  trapianti  e  di  attivita'
trasfusionali  e  nel   rispetto   dell'autonomia   regionale   nella
programmazione e organizzazione delle attivita'  sanitarie,  in  modo
uniforme sul territorio  nazionale,  i  rapporti  tra  le  regioni  e
province autonome  e  le  associazioni  e  federazioni  dei  donatori
volontari di cellule staminali emopoietiche; 
  Ritenuto,  pertanto,   di   disciplinare,   in   attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge n. 52 del
2001: 
    le tipologie di attivita' svolte dalle associazioni e federazioni
di donatori volontari di cellule  staminali  emopoietiche  da  sangue
midollare e  da  sangue  periferico,  definendo  lo  schema  tipo  di
convenzione  al  quale  devono  conformarsi  le  regioni  e  province
autonome nello  stipulare  le  convenzioni,  al  fine  di  assicurare
l'uniforme applicazione sul territorio nazionale; 
    i  requisiti  idonei  all'accreditamento  delle  associazioni   e
federazioni di donatori di cellule  staminali  emopoietiche  ai  fini
della loro partecipazione alle attivita' organizzate nelle  strutture
afferenti ai poli di funzionamento di  IBMDR  (registri  regionali  e
interregionali e loro articolazioni  funzionali:  centro  donatori  e
poli di reclutamento), indicati dal citato accordo Stato-Regioni  del
29 aprile 2010 che ne definisce anche le funzioni; 
  Considerato necessario, ai fini di sostenere le associazioni  nella
promozione e nello sviluppo della donazione volontaria e gratuita  di
cellule staminali emopoietiche e nella  tutela  della  salute  e  dei
diritti dei donatori,  definire  nell'ambito  della  convenzione,  ai
sensi del citato accordo Stato-Regioni  per  la  compensazione  della
mobilita' sanitaria interregionale, anche le quote di rimborso per le
attivita'  svolte  dalle  associazioni  e  federazioni  di   donatori
volontari di cellule  staminali  emopoietiche,  al  fine  della  loro
omogenea applicazione a livello nazionale; 
  Ritenuto necessario definire i requisiti e le caratteristiche delle
associazioni e federazioni di donatori volontari di cellule staminali
emopoietiche, riconoscendo la partecipazione  delle  stesse  ai  fini
istituzionali del SSN, considerando estensibile e  applicabile  anche
alle associazioni e federazioni  di  donatori  volontari  di  cellule
staminali emopoietiche quanto previsto dal citato decreto  18  aprile
2007,  relativo  alle  finalita'  statutarie  delle  associazioni   e
federazioni dei donatori volontari di sangue; 
  Acquisito il parere espresso il 27  novembre  2017,  attraverso  la
Commissione per i  trapianti  allogenici  da  non  consanguineo,  dal
Centro nazionale trapianti, in collaborazione con il Centro nazionale
sangue, in  ragione  delle  funzioni  ad  esso  attribuite  ai  sensi
dell'art. 14, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 44 del 2013; 
  Acquisito il parere espresso il 9 aprile 2018 dalla sezione tecnica
per il sistema trasfusionale del comitato tecnico sanitario,  di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
«Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  nella  seduta  dell'8
novembre 2018 (rep. atti n. 202/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. E' approvato lo schema tipo di convenzione, di cui  all'allegato
1, parte integrante del presente decreto, in base al quale le regioni
e province autonome stipulano le convenzioni con  le  associazioni  e
federazioni di associazioni di donatori adulti volontari  di  cellule
staminali emopoietiche (di seguito  indicate  come  associazioni)  ai
fini di regolare le attivita' delle stesse, riconoscendo il  concorso
ai  fini  istituzionali  del  SSN  relativi  alla  promozione   della
donazione e al reclutamento di nuovi donatori. 
  2. Le regioni e province  autonome  stipulano  le  convenzioni,  in
conformita' allo schema tipo di cui al comma 1, con  le  associazioni
il cui statuto corrisponde alle finalita' previste  dal  decreto  del
Ministro della salute 18 aprile 2007, e  che  risultano  regolarmente
iscritte nel registro regionale e provinciale di cui all'art. 6 della
legge 11  agosto  1991,  n.  266,  nelle  more  dell'attivazione  del
registro unico nazionale  del  terzo  settore  di  cui  all'art.  45,
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. Ai fini della stipula delle convenzioni, le associazioni  devono
altresi' possedere i requisiti specifici  previsti  dall'art.  2  del
presente decreto.