IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la  direttiva  n.  66/401/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere; 
  Vista la  direttiva  n.  66/402/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Vista la direttiva n. 2018/1027/UE della Commissione, del 19 luglio
2018, che modifica la citata direttiva n.  66/402/CEE  per  cio'  che
concerne le distanze di isolamento di  varieta'  di  sorgo  destinate
alla produzione di sementi; 
  Vista la direttiva n. 2018/1028/UE della Commissione, del 19 luglio
2018, che modifica la citata direttiva n.  66/401/CEE  per  cio'  che
concerne l'inclusione di nuove specie  e  la  denominazione  botanica
della specie Lolium x boucheanum Kunth; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  le
direttive  nn.  2018/1027/UE  e   2018/1028/UE   e   conseguentemente
modificare l'allegato VII e l'allegato II del decreto del  Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065  per  cio'  che  concerne,
rispettivamente, le distanze  di  isolamento  di  varieta'  di  sorgo
destinate alla produzione di sementi e l'inclusione di nuove specie e
la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  punto  2,  della  sezione  A)  Cereali,  all'allegato  VII,
rubricato «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini
della certificazione», del decreto del Presidente della Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: 
    «2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti  relative
alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare  una
impollinazione estranea indesiderabile. 
 
          =================================================
          |           Coltura           | Distanza minima |
          +=============================+=================+
          |Phalaris canariensis, Secale |                 |
          |cereale, esclusi gli ibridi  |                 |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi di base              |      300 m      |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi certificate          |      250 m      |
          +-----------------------------+-----------------+
          |Sorghum spp.                 |                 |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi di base (*)          |      400 m      |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi certificate (*)      |      200 m      |
          +-----------------------------+-----------------+
          |xTriticosecale               |                 |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi di base              |      50 m       |
          +-----------------------------+-----------------+
          |  - Per la produzione di     |                 |
          |sementi certificate          |      20 m       |
          +-----------------------------+-----------------+
          |Zea Mays                     |      200 m      |
          +-----------------------------+-----------------+
 
  (*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense  o  S.  sudanense
pone un problema specifico di impollinazione si applicano le seguenti
disposizioni: 
    a) le colture destinate alla produzione di  sementi  di  base  di
Sorghum bicolor o dei  suoi  ibridi  devono  essere  isolate  da  una
distanza  di  almeno  800  m  da  qualsiasi  fonte  di  tali  pollini
contaminanti; 
    b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di
Sorghum bicolor o dei  suoi  ibridi  devono  essere  isolate  da  una
distanza  di  almeno  400  m  da  qualsiasi  fonte  di  tali  pollini
contaminanti. 
  Le distanze minime di  cui  alla  tabella  precedente  possono  non
essere  rispettate  se  esiste  una  protezione  sufficiente   contro
qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»