IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Vista la direttiva n. 2018/1027/UE della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la citata direttiva n. 66/402/CEE per cio' che concerne le distanze di isolamento di varieta' di sorgo destinate alla produzione di sementi; Vista la direttiva n. 2018/1028/UE della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la citata direttiva n. 66/401/CEE per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, le direttive nn. 2018/1027/UE e 2018/1028/UE e conseguentemente modificare l'allegato VII e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 per cio' che concerne, rispettivamente, le distanze di isolamento di varieta' di sorgo destinate alla produzione di sementi e l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth; Decreta: Art. 1 1. Il punto 2, della sezione A) Cereali, all'allegato VII, rubricato «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: «2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile. ================================================= | Coltura | Distanza minima | +=============================+=================+ |Phalaris canariensis, Secale | | |cereale, esclusi gli ibridi | | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi di base | 300 m | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi certificate | 250 m | +-----------------------------+-----------------+ |Sorghum spp. | | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi di base (*) | 400 m | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi certificate (*) | 200 m | +-----------------------------+-----------------+ |xTriticosecale | | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi di base | 50 m | +-----------------------------+-----------------+ | - Per la produzione di | | |sementi certificate | 20 m | +-----------------------------+-----------------+ |Zea Mays | 200 m | +-----------------------------+-----------------+ (*) Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione si applicano le seguenti disposizioni: a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti; b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate da una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti. Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»