IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2188 del codice civile; 
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante attuazione del predetto art. 8; 
  Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre  2000,  n.  340,
legge di semplificazione 1999; 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalita'
giuridica delle societa' di mutuo soccorso; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, ai sensi del quale le societa' di mutuo  soccorso  di  cui  alla
legge 15 aprile 1886, n. 3818,  sono  iscritte  nella  sezione  delle
imprese sociali presso il registro delle imprese  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti  con  un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo  2013,
in attuazione della  disposizione  richiamata  al  visto  precedente,
recante indicazioni per l'iscrizione delle societa' di mutuo soccorso
nella sezione  del  registro  delle  imprese  relativa  alle  imprese
sociali  e  nella   apposita   sezione   dell'albo   delle   societa'
cooperative; 
  Visto il decreto emanato da questo Ministero  in  data  10  ottobre
2017, con cui sono state apportate  modifiche  al  citato  decreto  6
marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute  novita'  normative
in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonche' al fine  di
razionalizzare la procedura d'iscrizione nel registro  delle  imprese
dell'organo  amministrativo  delle  societa'  in  questione  prevista
all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo; 
  Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al citato  decreto
6 marzo 2013, al fine di adeguarlo in modo piu' omogeneo ai  principi
di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari
che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto 6 marzo 2013 
 
  1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti,
ulteriori, modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 2, lettera c), le  parole  «la  delibera  di
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»; 
    b) all'art. 2, comma 2, lettera d), le  parole  «la  delibera  di
attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»; 
    c) all'art. 2, comma 2,  lettera  h),  le  parole  «l'istanza  di
cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione».