IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2188 del codice civile;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;
Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
legge di semplificazione 1999;
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalita'
giuridica delle societa' di mutuo soccorso;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ai sensi del quale le societa' di mutuo soccorso di cui alla
legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle
imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e
modalita' stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo
economico;
Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013,
in attuazione della disposizione richiamata al visto precedente,
recante indicazioni per l'iscrizione delle societa' di mutuo soccorso
nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese
sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa'
cooperative;
Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 10 ottobre
2017, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto 6
marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute novita' normative
in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonche' al fine di
razionalizzare la procedura d'iscrizione nel registro delle imprese
dell'organo amministrativo delle societa' in questione prevista
all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 medesimo;
Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al citato decreto
6 marzo 2013, al fine di adeguarlo in modo piu' omogeneo ai principi
di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari
che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 6 marzo 2013
1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti,
ulteriori, modifiche:
a) all'art. 2, comma 2, lettera c), le parole «la delibera di
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;
b) all'art. 2, comma 2, lettera d), le parole «la delibera di
attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»;
c) all'art. 2, comma 2, lettera h), le parole «l'istanza di
cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione».