IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2017
per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2018 e
per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
dicembre 2017 concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2018;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2018 e approvazione di bilancio)» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28
dicembre 2017 recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018
con il quale e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l'on. Vincenzo Spadafora;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
giugno 2018 con il quale all'on. Vincenzo Spadafora sono delegate
altresi' le funzioni in materia di pari opportunita';
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che istituisce un fondo da destinare al Piano contro la violenza alle
donne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del
2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale
prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda
annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1
dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale
e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei
confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia'
esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare
la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni
regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di
nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere
l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla
violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis della legge n.
119/2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis della legge n.
119/2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n.
110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle
risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente
decreto;
Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11
dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»
che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» da destinare ai servizi territoriali, ai centri
antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza sessuale e di genere, per le attivita' di assistenza e
sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto lo
stanziamento complessivo per la promozione e garanzia delle pari
opportunita' di un importo pari ad euro 69.216.274 per l'anno 2018;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
dicembre 2017 che destina euro 33.913.303,00 al potenziamento delle
strutture specializzate all'assistenza e al soccorso delle donne
vittime di violenza;
Vista la nota DPO n. 3176 del 4 maggio 2018 con la quale il
coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati relativi al numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», da
destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma
2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le
case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre
2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
luglio 2014.