IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello Sviluppo rurale 
 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il  7  settembre  2016,
reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di  direttore  generale
della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio   2017,   n.    143,    «Regolamento    recante    adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo  2018,  n.  2481  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del  sopracitato  decreto
ministeriale 7 marzo 2018, ai sensi del quale alla Direzione generale
dello sviluppo rurale (DISR) compete,  tra  l'altro,  Gestione  delle
misure di aiuto nazionali per incentivare  la  stipula  di  contratti
assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi  climatici  sulle
coltivazioni e le strutture aziendali,  i  rischi  parassitari  sulle
produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo  smaltimento  delle
carcasse negli allevamenti zootecnici, supportata  in  tale  funzione
dagli uffici competenti per materia; 
  Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in
legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'Ismea  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo  2018,  n.  32,
concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014,   n.   30151,
registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne  provv.
n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  82  del  9  aprile
2015,  riguardante  le  disposizioni  di  cui   al   citato   decreto
legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della  nuova  normativa  in
materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il
relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015,  pubblicato
nel sito internet del Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, n. 15757, riguardante
le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 30151; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte
dei conti in data 11 febbraio 2015,  foglio  n.  372,  relativo  alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in  particolare
il capo  III  riguardante  la  gestione  del  rischio,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio  2015
che stabilisce che la  domanda  di  aiuto  per  il  percepimento  del
contributo nazionale di cui all'art. 13, comma  3,  lettera  c),  del
medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale puo'  delegare
l'organismo pagatore alla ricezione della stessa. 
  Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n.  30356,  recante
disposizioni di delega ad Agea organismo  pagatore  di  funzioni  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo riguardanti la gestione delle misure  di  aiuto  sulla  spesa
assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione di dati personali», in  merito  alle
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.
101; 
  Visto l'art. 83, comma 3-bis e art. 91,  comma  1-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  «Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27  dicembre  2017,  n.
205 che ha dettato norme riguardanti  l'applicazione  degli  articoli
83, comma 3-bis, e  91,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  n.
159/2011,  in  materia  di  acquisizione   della   documentazione   e
dell'informazione antimafia per i terreni agricoli.  In  particolare,
e' stata innalzata a 25.000 euro  la  soglia  di  applicazione  della
deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed  e'
stata prevista l'applicazione  della  previgente  disciplina  per  le
erogazioni relative  alle  domande  di  fruizione  di  fondi  europei
presentate prima del 19 novembre 2017; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione n. 17021 del 30  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio  2018,
recante modalita' attuative e invito a presentare proposte - Campagna
assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle
strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali
e, per la sola annualita' 2017, polizze sperimentali sui ricavi; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3,  lettera  f)  del  citato
decreto 30 maggio 2018 dove e' stabilito che per le strutture  e  per
lo smaltimento delle carcasse  animali  la  stipula  e  l'entrata  in
copertura della polizza non puo' avere decorrenza antecedente  al  1°
gennaio dell'anno di riferimento della campagna  assicurativa  e  non
deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno; 
  Visti l'art. 7, comma 1, lettera c) del citato  decreto  30  maggio
2018 dove e' stabilito che ai fini della presentazione della  domanda
di aiuto, per le sole produzioni zootecniche, deve essere  presentato
il PAI relativo alla campagna di riferimento, e l'art.  8,  comma  5,
lettera a), che prescrive, per le polizze a copertura  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze  ricavo,  che  il
PAI deve essere allegato alla domanda di aiuto; 
  Considerato il termine per la presentazione delle domande di  aiuto
di cui all'art. 8, comma  4,  del  citato  decreto  30  maggio  2018,
stabilito in centoventi giorni a partire dalla data di  pubblicazione
del  medesimo  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, ovvero entro il 16 novembre 2018 ed il termine  ultimo  del
procedimento di informatizzazione  delle  polizze  stipulate  di  cui
all'art. 8, comma 8, fissato entro  sessanta  giorni  dalla  predetta
pubblicazione, ovvero entro il 17 settembre 2018; 
  Tenuto  conto  delle   difficolta'   riscontrate   dai   potenziali
beneficiari sul sistema informativo Sian connesse al reperimento  dei
dati di superficie sul fascicolo aziendale per le polizze a copertura
dei rischi  sulle  strutture  aziendali  e  dei  dati  relativi  agli
allevamenti per le polizze dei costi di  smaltimento  delle  carcasse
animali; 
  Considerato che le suesposte difficolta' non consentono di ultimare
le attivita' connesse al rilascio della domanda di aiuto nel rispetto
della tempistica indicata dal citato decreto 30 maggio 2018; 
  Considerato che la presenza di un  PAI  rilasciato  a  sistema  SGR
rappresenta  condizione  essenziale  per  ultimare  il  processo   di
informatizzazione della relativa polizza assicurativa; 
  Considerato che nel corso degli incontri  svolti  presso  AGEA  con
l'Autorita' di gestione,  i  rappresentanti  di  Condifesa,  dei  CAA
nazionali e gli OPR sull'avanzamento dei lavori inerenti il  rilascio
delle  domande  di  aiuto,  e'  stata  rappresentata  l'esigenza   di
differire il termine per la  presentazione  delle  medesime  domande,
nonche' l'esigenza di posticipare la presentazione del  PAI  dopo  la
presentazione della domanda al fine di acquisire a sistema i dati per
la  compilazione  ed  il  rilascio  dello  stesso  e  consentire   il
completamento dell'istruttoria; 
  Considerato che un differimento dei termini di presentazione  delle
domande  di  aiuto,  nonche'   un   differimento   dei   termini   di
presentazione    del    PAI    e    di    informatizzazione     delle
polizze/certificati di polizza, non  produce  effetti  discriminatori
nei confronti dei potenziali beneficiari; 
  Considerata la necessita' di allineare il disposto di cui  all'art.
7, comma 1, lettera c) del citato decreto 30  maggio  2018  a  quanto
previsto dal successivo art. 8, comma 5,  lettera  a),  relativamente
alle polizze ricavo; 
  Considerato, inoltre, che la stipula delle  polizze/certificati  di
polizza per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse  animali
puo' avvenire anche  antecedentemente  al  1°  gennaio  dell'anno  di
riferimento della campagna assicurativa per consentire  l'entrata  in
copertura entro la predetta data; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare gli articoli 4,  7
e 8 del citato decreto 30 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifica art. 4 «Interventi ammissibili» 
 
  1. All'art. 4, comma 3, lettera  f)  del  decreto  n.17021  del  30
maggio 2018, dopo la parola «animali» sono soppresse  le  parole  «la
stipula e».