IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, 
                       FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia
di agricoltura; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Codice in materia di protezione di dati personali,  in  merito  alle
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento  (UE)2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole  a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i) della citata legge 7 marzo 2003,  n.  38,  ed  in
particolare il capo I che disciplina gli aiuti  sulla  spesa  per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2017, n. 143, inerente l'adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177, ed il successivo decreto del 7  marzo  2018,  n.
2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali  non  generali
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto l'art. 83, comma 3-bis e art. 91,  comma  1-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  «Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27  dicembre  2017,  n.
205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione  degli  articoli
83, comma 3-bis, e  91,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  n.
159/2011,  in  materia  di  acquisizione   della   documentazione   e
dell'informazione antimafia per i terreni agricoli; 
  Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in
legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto il decreto 18  luglio  2003  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e  successive  modifiche
ed integrazioni con il quale e' stata  istituita  presso  l'ISMEA  la
banca  dati  sui  rischi  in  agricoltura  al  fine   di   supportare
l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e  di
fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche  ai  fini
della prevenzione del rischio; 
  Considerato il decreto del 29 dicembre 2014,  pubblicato  nel  sito
internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102,  entro  i  limiti  delle  intensita'  di  aiuto,  delle
tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal reg.  (UE)  n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 
  Visto il decreto 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei
conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015  relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e  successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare il capo III  riguardante
la gestione del rischio in agricoltura; 
  Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio  2015
che stabilisce che la  domanda  di  aiuto  per  il  percepimento  del
contributo nazionale di cui all'art. 13, comma  3,  lettera  c),  del
medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale puo'  delegare
l'organismo pagatore alla ricezione della stessa; 
  Visto il decreto n. 15757 del 24 luglio  2015  con  il  quale  sono
state impartite le  opportune  disposizioni  applicative  del  citato
decreto del 29 dicembre  2014  coerentemente  con  il  reg.  (UE)  n.
702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015,  di  approvazione
del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2015  che   stabilisce
produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i
valori assicurabili, le  combinazioni  dei  rischi  assicurabili,  il
contributo,  le  aliquote  massime  concedibili  e   i   termini   di
sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita'  di  calcolo  dei
parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; 
  Visto  il  decreto  23  dicembre  2015  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  50  del  1°  marzo  2016,  di
approvazione  del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2016   e
successive modifiche ed  integrazioni;  che  stabilisce,  produzioni,
allevamenti, strutture, rischi  e  garanzie  assicurabili,  i  valori
assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo,
le aliquote massime concedibili e i termini di  sottoscrizione  delle
polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri  contributivi
e della spesa ammissibile a contributo; 
  Visto  il  decreto  30  dicembre  2016  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15  febbraio  2017,  di
approvazione  del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2017   e
successive modifiche ed  integrazioni;  che  stabilisce,  produzioni,
allevamenti, strutture, rischi  e  garanzie  assicurabili,  i  valori
assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo,
le aliquote massime concedibili e i termini di  sottoscrizione  delle
polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri  contributivi
e della spesa ammissibile a contributo; 
  Visto il decreto 27 novembre 2017, n.  30356,  con  il  quale  sono
state  delegate  all'organismo  pagatore  AGEA  alcune  funzioni  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo riguardanti la gestione delle misure  di  aiuto  sulla  spesa
assicurativa finanziate con risorse di  bilancio  nazionali,  tra  le
quali la ricezione della domanda di aiuto; 
  Visto il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale e'  stata
impegnata  a  favore  di  AGEA  organismo  pagatore  la  somma  di  €
16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da  erogare  a
favore  dei  beneficiari  delle  misure  di   aiuto   nazionali   per
incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati  ai  sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche
ed integrazioni, sulla spesa assicurativa  per  le  campagne  2016  e
2017; 
  Visto il decreto  30  maggio  2018,  n.  17021,  recante  modalita'
attuative e invito a  presentare  proposte  -  campagna  assicurativa
2015, 2016 e 2017 - polizze a copertura dei  rischi  sulle  strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la
sola annualita' 2017, polizze sperimentali sui ricavi; 
  Visto il decreto 15 novembre 2018, n. 31684, con il quale e'  stata
impegnata  a  favore  di  AGEA  organismo  pagatore  la  somma  di  €
2.739.453,04 per il pagamento del contributo pubblico  da  erogare  a
favore  dei  beneficiari  delle  misure  di   aiuto   nazionali   per
incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati  ai  sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche
ed integrazioni, sulla spesa assicurativa  per  le  campagne  2018  e
precedenti; 
  Considerato che gli organismi collettivi di difesa, di cui al  capo
III del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive
modifiche ed integrazioni,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 14  dello  stesso  e  nell'ambito  delle  proprie  finalita'
associative, hanno provveduto al pagamento integrale delle polizze in
nome e per conto degli agricoltori ad essi associati; 
  Considerato che il sopracitato decreto 30 maggio  2018,  n.  17021,
all'art. 5, comma 3, prevede  che  in  caso  di  polizza  collettiva,
«qualora il beneficiario abbia ricevuto  un  anticipo  sul  pagamento
della polizza assicurativa da parte del Consorzio  di  difesa  a  cui
aderisce, in  sede  di  compilazione  della  domanda  di  aiuto  puo'
autorizzare il pagamento del  contributo  direttamente  al  Consorzio
interessato» e che il successivo comma 4 del medesimo art. 5  prevede
inoltre che «I Consorzi che intendono incassare le  quote  di  premio
anticipate per i  propri  assicurati  sono  tenuti  a  costituire  ed
aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale,  tra
l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e  le
coordinate bancarie (codice IBAN)  dove  ricevere  l'accredito  delle
somme autorizzate dai beneficiari»; 
  Tenuto  conto  che  l'attuazione  delle  procedure   ordinarie   di
erogazione degli  aiuti  agli  agricoltori  che  hanno  richiesto  il
rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel sistema  integrato
di gestione del rischio, istituito dall'art. 11 del citato decreto n.
162/2015, sconta ritardi nell'avvio delle istruttorie  relative  agli
anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalita' di gestione sono tuttora  in
corso di completamento; 
  Considerato che gli organismi collettivi di difesa hanno piu' volte
manifestato difficolta' finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti
dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato decreto
legislativo n. 102/2004 sulle polizze a copertura  dei  rischi  sulle
strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali
per  le  campagne  assicurative  2015,  2016  e  2017,  e  che   tali
difficolta'  potrebbero  pregiudicare  l'andamento   della   campagna
assicurativa in corso e di quelle future; 
  Considerata  pertanto,  l'opportunita'  di  attuare  una  procedura
finalizzata all'erogazione di un acconto  a  favore  degli  organismi
collettivi di difesa che hanno eseguito il  pagamento  delle  polizze
per conto degli agricoltori, la  cui  regolazione  definitiva  potra'
avvenire sulla base dell'esito delle ordinarie attivita'  istruttorie
espletate ai sensi e per gli effetti del citato  decreto  legislativo
n. 102/2004 per le campagne assicurative 2015,  2016  e  2017  ed  e'
garantita dalle deleghe conferite dagli  associati  e  gia'  raccolte
dagli organismi collettivi di difesa in relazione all'art. 5, comma 3
del citato decreto 30 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, limitatamente alla fattispecie  di  cui  in
oggetto,  individua  i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  di
erogazione  di  un  importo  a  titolo  di  acconto  agli   organismi
collettivi di difesa,  commisurato  al  pagamento  dei  premi  che  i
medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte  di
polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle
strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali
per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art.  5
comma 3 del decreto 30 maggio 2018, citato nelle premesse.