IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale  di  revisione  ordinaria  disposta
dall'Associazione di rappresentanza confcooperative conclusa in  data
21  dicembre  2017  e  del  successivo  accertamento  ispettivo   nei
confronti  della  societa'  cooperativa  «Meca  societa'  cooperativa
sociale a r.l,» con sede in Santa Maria Capua Vetere  (CE)  -  codice
fiscale n. 02724240615 - concluso in data in data 10 aprile 2018  con
la proposta di adozione del provvedimento di  gestione  commissariale
di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata a sanare entro il termine di  sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede di revisione ordinaria  e
che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le  seguenti
irregolarita': 
  1)  omessa  esibizione  delle  ricevute  di   presentazione   delle
dichiarazioni fiscali relative all'esercizio 2016; 
  2) omessa esibizione della documentazione  relativa  al  versamento
del contributo di revisione biennale 2017/2018; 
  Preso atto inoltre, che la cooperativa e' tutt'ora amministrata  da
un organo monocratico in contrasto con le disposizioni  dell'art.  1,
comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che l'art.
34 dello statuto  sociale  della  cooperativa  prevede  che  l'organo
amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in
contrasto con le previsioni della legge n. 205/2017 citata e  con  le
previsioni dell'art. 2383, secondo comma, del codice civile; 
  Vista la nota n. 267996 trasmessa via pec in data  2  luglio  2018,
regolarmente  ricevuta,  con  la  quale  e'  stato  comunicato   alla
cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e  con  la
quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro  il  quale
far pervenire eventuali controdeduzioni. 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da  parte  della
cooperativa entro il predetto termine dalle quali  eventualmente  far
emergere il superamento delle irregolarita' contestate. 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Michele Testa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa'  cooperativa  «Meca  societa'
cooperativa sociale a r.l,» con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE)
- C.F 02724240615 - costituita in data 18 dicembre 2000, e' revocato.