IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni  «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  12
dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea
(2018/37/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27028  del   14   dicembre   2017,   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 26 gennaio 2009,  con  cui  si  approva  il
regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta
di Torre Guaceto; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 gennaio 2013 di approvazione  del  piano
di  gestione  e  il  relativo  regolamento  attuativo  della  Riserva
naturale statale di Torre Guaceto; 
  Visto il regolamento regionale 22 dicembre  2008,  n.  28,  recante
«Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n.
15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione  di
misure di conservazione relative a  Zone  speciali  di  conservazione
(ZCS) e Zone di protezione  speciale  (ZPS)  introdotti  con  decreto
ministeriale 17 ottobre 2007»; 
  Visto il regolamento regionale n. 6 del  10  maggio  2016,  con  il
quale sono state approvate le misure di conservazione per i  Siti  di
importanza comunitaria (SIC); 
  Visto il regolamento regionale  n.  12  del  10  maggio  2017,  che
dispone modifiche e integrazioni al predetto regolamento regionale n.
6 del 10 maggio 2016; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia  n.  314
del 26 aprile 2016, di approvazione del  Piano  del  Parco  nazionale
dell'Alta Murgia; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.  2258
del 24  novembre  2009,  di  approvazione  definitiva  del  piano  di
gestione del  SIC-ZPS  IT9140003  Stagni  e  Saline  di  Punta  della
Contessa; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia  n.  346
del 10  febbraio  2010,  di  approvazione  definitiva  del  piano  di
gestione del SIC IT9110008 Valloni  e  Steppe  pedagarganiche  e  del
regolamento del SIC IT9110005 Zone umide di Capitanata  relativamente
alle porzioni ricadenti nel territorio del Comune di Manfredonia; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia  n.  347
del 10  febbraio  2010,  di  approvazione  definitiva  del  piano  di
gestione del SIC IT9110005 Zone umide di Capitanata; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.  1097
del 26 aprile 2010, di approvazione definitiva del Piano di  gestione
della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del  SIC  IT9140005
Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della  Area
marina protetta di Torre Guaceto n. 4 del 22 marzo 2016 e n. 23 del 6
luglio 2017, con cui sono stati approvati gli obiettivi e  le  misure
di conservazione di cui al regolamento  regionale  n.  6  cosi'  come
modificato dal regolamento regionale n. 12; 
  Vista la deliberazione n. 14 del 3 novembre 2016 e il decreto n.  3
del 31 luglio 2017  del  consorzio  Area  marina  protetta  di  Porto
Cesareo con cui sono state approvati gli obiettivi  e  le  misure  di
conservazione di  cui  al  regolamento  regionale  n.  6  cosi'  come
modificato dal regolamento regionale n. 12; 
  Vista la deliberazione n. 21  del  20  luglio  2017  del  consiglio
direttivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia, con  cui  sono  state
approvati gli obiettivi e  le  misure  di  conservazione  di  cui  al
regolamento  regionale  n.  6,  cosi'  come  modificato  dal   citato
regolamento regionale n. 12; 
  Viste le deliberazioni n. 27 del 15 luglio  2017  e  n.  38  del  7
novembre  2017  del  consiglio  direttivo  del  Parco  nazionale  del
Gargano, con cui sono stati approvati gli obiettivi e  le  misure  di
conservazione di cui  al  regolamento  regionale  n.  6,  cosi'  come
modificato dal regolamento regionale n.  12  e  alle  delibere  della
Giunta regionale relative ai Piani di gestione  dei  SIC  Zone  umide
della Capitanata e Valloni e Steppe Pedegarganiche; 
  Vista la nota prot. 133/61 del 21 giugno 2017  del  Comando  unita'
per la tutela forestale, ambientale e  agroalimentare  Carabinieri  -
Ufficio della biodiversita', relativa  alle  riserve  naturali  dello
Stato, con la quale si adottano, per le porzione  dei  SIC  ricadenti
nel  territorio  delle  riserve,  gli  obiettivi  e  le   misure   di
conservazione di  cui  al  regolamento  regionale  n.  6  cosi'  come
modificato dal regolamento regionale n. 12; 
  Vista la nota prot. 133/13-1  del  22  novembre  2017  del  Comando
Carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi,  con  cui
sono  stati  approvati  i   piani   di   gestione   riportati   nella
deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 432 del 6 aprile
2016, per il SIC IT9130005 Murgia di Sud-Est, e  nelle  deliberazioni
della Giunta regionale n. 346 e n. 347 del 10 febbraio 2010,  per  il
sito IT9110005 Zone umide della Capitanata; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone  speciali
di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con   i   sopracitati   atti,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Puglia, entro sei  mesi  dalla  data  di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati  atti  regionali  e  la
banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte
della regione e degli enti gestori delle aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti  all'interno  del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che,  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato  di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse  comunitario,
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  24  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Puglia; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Puglia
con delibera della Giunta regionale n. 1355 del 24 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea i ventiquattro siti insistenti nel
territorio della  Regione  Puglia,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE di cui all'allegato 1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le cartografie e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27028  del  14  dicembre  2017.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it,  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.