IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione
della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12
dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
(2018/37/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del
mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017, alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il
successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale
ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012,
relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione,
trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adotta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la
legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida
di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco
nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise n. 38 del 15 dicembre 2017 con cui
sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione per
il sito IT7212121 Gruppo della Meta - catena delle Mainarde ricadente
parzialmente nel territorio del parco;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 64
dell'8 febbraio 2018, con cui sono stati approvati gli obiettivi e le
misure di conservazione per il Sito di importanza comunitario (SIC)
IT7212121 Gruppo della Meta - catena delle Mainarde;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 536 del
28 dicembre 2017, che ha approvato gli obiettivi e le misure di
conservazione per 24 Siti di importanza comunitaria (SIC) della
regione biogeografica mediterranea;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone
speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione
individuate con il sopra citato atto, dette misure possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Molise, entro sei mesi dalla data di
emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le
misure di conservazione di cui ai sopracitati atti e la banca dati
Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della
regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo
nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del
territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente
decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione
quali «Zone speciali di conservazione» di 25 siti di importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Molise;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Molise
con nota del 2 ottobre 2018 prot. n. 124822/2018.
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della
regione biogeografica mediterranea i venticinque (25) siti insistenti
nel territorio della Regione Molise, gia' proposti alla Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE come da allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli
omonimi SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017. Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate
nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta
sezione.