IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti, il sistema 
               cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria  e  del
successivo  accertamento  ispettivo  disposto  nei  confronti   della
societa' cooperativa «Clarissa societa' cooperativa sociale» con sede
in Rieti - c.f. n. 01152590574, e concluso in data in data 1°  giugno
2018 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro
il termine di 90 giorni  le  irregolarita'  riscontrate  in  sede  di
revisione ordinaria  e  che  in  sede  di  accertamento,  risultavano
permanere  le  seguenti  irregolarita':  1)  la  cooperativa  non  ha
provveduto alla rettifica del  regolamento  interno,  in  particolare
nello stesso non risulta riportata la previsione di  cui  all'art.  6
lettera  a)  della  legge  n.  142/01;  2)  la  cooperativa  non   ha
regolarizzato la posizione di quei soci che attualmente non  prestano
nessuna attivita', mentre per i soci che risultano avere un  rapporto
di lavoro non e' stata posta in visione la  relativa  documentazione;
3) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello  statuto  sociale
della  cooperativa  prevede  che  l'ente  possa  essere  amministrato
alternativamente da un organo amministrativo monocratico o collegiale
e che, comunque, l'organo amministrativo sia nominato fino a revoca o
dimissioni, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma  936,
lett. b) della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  che  stabilisce  che
«l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale
formato da almeno tre soggetti.  Alle  cooperative  di  cui  all'art.
2519, secondo comma, si applica la  disposizione  prevista  dall'art.
2383, secondo comma»; 
  Vista la nota n. 323135 trasmessa via pec in data 6 settembre 2018,
regolarmente  ricevuta,  con  la  quale  e'  stato  comunicato   alla
cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e  con  la
quale veniva assegnato il termine di 15 giorni  entro  il  quale  far
pervenire eventuali controdeduzioni. 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da  parte  della
cooperativa entro il predetto termine dalle quali  eventualmente  far
emergere il superamento delle irregolarita' contestate. 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Clarissa
societa'  cooperativa  sociale»  con  sede  in  Rieti   -   c.f.   n.
01152590574, costituita in data 12 agosto 2016, e' revocato.