IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;
Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020», che
riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65
per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai
progetti promossi dalle fondazioni medesime e finalizzati alla
promozione di un welfare di comunita', attraverso interventi e misure
di contrasto alle poverta', alle fragilita' sociali e al disagio
giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani
e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli
immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni per le cure
sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della
Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi
sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli
enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le predette
erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito
dell'attivita' non commerciale;
Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che il contributo di cui al
comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI)
l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201;
Visto altresi' il comma 203 del medesimo art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in base al quale il credito d'imposta puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi
comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto
del limite di spesa stabilito;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e
procedurali necessarie all'ssegnazione del contributo previsto
dall'art. 1, comma 201 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito, pari a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 204, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua le modalita' applicative
del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153.