IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Antica Porta  Portese  societa'
cooperativa»,  con  sede  in  Roma,  codice  fiscale  n.  05202881008
conclusa in  data  18  aprile  2018  e  del  successivo  accertamento
ispettivo concluso in data 21 giugno 2018 con la proposta di adozione
del   provvedimento   di   gestione   commissariale   cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta  giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita': 
    1) la cooperativa non ha  provveduto  al  rinnovo  delle  cariche
sociali, in  quanto  la  delibera  assembleare  del  28  aprile  2017
riscontrata in  sede  ispettiva  non  risulta  depositata  presso  il
registro delle imprese; 
    2) il rinnovo delle cariche sociali risultava comunque deliberato
con durata a tempo indeterminato, in contrasto con  quanto  stabilito
dall'art. 23 dello statuto, nonche' dall'art. 1, comma  936,  lettera
b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    3) la cooperativa non ha depositato il bilancio d'esercizio 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 349995, regolarmente consegnata  alla
casella di posta certificata del sodalizio, con la quale  in  data  3
ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e'  stata
trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto, altresi', che  entro  il  termine  di  quindici  giorni
stabilito nella citata comunicazione di avvio del  procedimento,  non
sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Vittorio Vasta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa  «Antica
Porta Portese societa' cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale
n. 05202881008, costituita in data 25 novembre 1996, e' revocato.