IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dalla UECOOP  Unione  europea  delle  cooperative,  concluse  con  la
proposta di gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile nei confronti della societa'  cooperativa  «Cooperativa
agricola Le Falconiane S.C.»; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi e  che,
essendo l'ultimo bilancio depositato  risalente  all'esercizio  2013,
non si ravvisano i presupposti per la continuita'  aziendale,  tipici
dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Considerato che in data 8 giugno 2018 e stato assolto l'obbligo  di
cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto  dell'autorita',
portando, pertanto, a conoscenza della cooperativa la nuova  proposta
sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere  stata  consegnata,
ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle  condizioni
previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cooperativa agricola Le  Falconiane  S.C.»
con sede in Forano (RI) (codice fiscale n. 01098380577),  e'  sciolta
per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile.